Articolo 1
E' costituita l'Associazione denominata "FEDERAZIONE ITALIANA PER L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA", in sigla FIRE, con sede legale in Roma.
Articolo 2
La FIRE è una libera Associazione culturale senza finalità di lucro, aperta ad Enti Pubblici, Organismi privati e persone fisiche. Essa ha per scopo la promozione, soprattutto ai fini di una estesa tutela ambientale, dell'uso razionale dell'energia nelle sue varie forme ed applicazioni e persegue essenzialmente finalità sociali nell'interesse del Paese, oltre che degli utilizzatori finali di energia.
Essa ha per oggetto in particolare di:
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 3
La durata dell'Associazione è fissata al 31/12/2020, salvo proroga o anticipato scioglimento.
Articolo 4
Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, le Associazioni, gli Organismi privati, gli Enti pubblici anche di nazionalità estera, che intendono effettivamente contribuire alla sua attività.
In tutti i casi deve trattarsi di organizzazioni, o persone che operano nel campo dell'energia o in campi complementari ad esso; che svolgono un'attività nell'interesse degli utilizzatori di energia; che promuovono l'uso razionale dell'energia.
Articolo 5
I Soci si distinguono in:
- Soci Fondatori;
- Soci Sostenitori;
- Soci Ordinari.
E' Soci Fondatore l'ENEA (Ente per le Nuove tecnologie l'Energia e l'Ambiente.
Sono Soci Sostenitori: i soggetti che intendono sostenere l'Associazione anche finanziariamente con una quota annuale decisa dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci Ordinari: tutti gli altri che si distinguono nelle categorie associative individuate dal Consiglio Direttivo.
Le iscrizioni dei soci avvengono dietro loro richiesta, successivamente al pagamento della quota associativa. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. La qualifica di Socio si perde nei casi previsti dal successivo articolo 9.
Articolo 6
I Soci sono tenuti:
Le quote associative sono intrasmissibili.
Il Socio Fondatore è esentato dal versamento delle quote annuali in quanto contribuisce alle attività promosse dalla FIRE sulla base dell'apposita Convenzione stipulata fra i due soggetti.
Articolo 7
I Soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di:
Articolo 8
I Soci, indipendentemente dalla loro classificazione, hanno diritto in sede di Assemblea ad esprimere un solo voto.
Articolo 9
La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota annuale, per radiazione provocata da gravi motivi e decisa dal Consiglio Direttivo.
Le dimissioni devono essere segnalate con lettera raccomandata alla sede legale dell'Associazione entro il mese di settembre ed hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
Le dimissioni non esimono il Socio dagli obblighi finanziari pregressi.
Articolo 10
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidenza;
- il Consiglio scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 11
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto al voto. Un Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta. Un Socio può raccogliere deleghe da parte di un massimo di cinque soci.
All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, quanti espressamente invitati dal Presidente.
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il mese di giugno.
Il Presidente convoca, inoltre, l'Assemblea quando ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.
Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, almeno venti giorni prima della seduta.
L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
L'Assemblea, che delibera a semplice maggioranza di voti espressi, è valida in prima convocazione quando siano presenti oltre la metà dei Soci; ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Articolo 12
L'Assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di
assenza, da un Vice Presidente scelto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di:
Delle deliberazioni dell'Assemblea fa fede il libro dei Verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della adunanza.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di dodici membri.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Qualora alcuni Consiglieri cessino dalla loro funzione prima della scadenza del triennio, il Consiglio può venire integrato.
I nuovi componenti, nominati a triennio in corso, scadono dalla carica alla fine del triennio stesso.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, con avviso inviato a tutti i componenti almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri.
In caso d'urgenza la convocazione può farsi via telefax o via telex almeno cinque giorni prima della seduta.
Partecipano al Consiglio Direttivo senza diritto di voto il Presidente del Consiglio Scientifico, i Revisori dei Conti e quanti espressamente invitati dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente, in difetto, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano d'età.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo fa fede il libro dei Verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della adunanza.
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e la responsabilità della gestione dell'Associazione. In particolare esso ha i seguenti compiti:
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire Comitati tecnico scientifici per la realizzazione delle attività e di nominarne i membri; nonchè nominare responsabili operativi per incarichi specifici di particolare rilevanza.
Articolo 15
La Presidenza è formata dal Presidente, dai Vice Presidenti e dal Segretario Generale: queste ultime due cariche sono attribuite dal Consiglio Direttivo che decide anche dei relativi mandati.
I componenti della Presidenza restano in carica per la durata dei rispettivi mandati consiliari e sono rieleggibili.
Il Presidente ha il compito di governare tutta l'attività associativa.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, con facoltà di delega ad altro componente della Presidenza, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
Articolo 16
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti; esso dura in carica tre anni.
Ad esso è demandato il controllo dell'andamento amministrativo, la verifica della contabilità e la presentazione all'Assemblea della relazione sul bilancio.
A tal fine il Collegio:
Nel caso in cui un Revisore supplente subentri ad uno effettivo, la prima Assemblea successiva dovrà nominare un Revisore effettivo ed un Revisore supplente.
Articolo 16 bis
Il Consiglio Direttivo di FIRE, nei tempi e nelle forme istituzionali che riterrà più opportuni, potrà provvedere all'istituzione di un Sistema Europeo di Certificazione in Energy Management (SECEM), o comunque denominato, finalizzato alla realizzazione di uno schema di certificazione delle competenze dei tecnici esperti in gestione dell'energia (EM).
A tal proposito il Consiglio Direttivo provvederà ad approvare il Regolamento del suddetto Sistema e tutti gli atti collegati, ivi comprese le revisioni e le modifiche successive, e procederà all'attuazione degli stessi, garantendo in ciò la dovuta autonomia e indipendenza delle attività di tale Sistema dalle altre attività della FIRE.
Nella configurazione di tale Sistema dovranno essere perseguite le necessarie cautele economico-finanziarie nella definizione del business plan iniziale e di quelli successivi. In particolare dovrà essere rispettata la finalità non di lucro della FIRE e dovrà essere prevista una contabilità analitica separata, confluente nel bilancio FIRE, da cui non risultino margini di utile dalle attività del Sistema. Rientrati gli investimenti iniziali sopportati dal bilancio FIRE e coperti i costi annuali, eventuali margini residui dovranno essere investiti per l'ampliamento, il miglioramento e la promozione dell'attività del Sistema di certificazione stesso e delle azioni connesse (mantenimento delle competenze, follow up del processo di normazione, adeguamento alla normazione, informazione e marketing, formazione del personale interno, studi e ricerche, servizi agli iscritti e simili). Il business plan iniziale definirà il limite accettabile, in dimensioni e tempi, delle eventuali perdite e le modalità di copertura delle stesse in relazione al bilancio FIRE.
Il Presidente sovrintenderà all'amministrazione del Sistema garantendo la piena autonomia delle attività di certificazione dello stesso pur nel rispetto di quanto indicato nel business plan e negli aggiornamenti di questo, perseguendo in pari tempo i necessari collegamenti funzionali con l'amministrazione e la gestione di FIRE al fine di ottimizzare l'organizzazione complessiva delle attività della Federazione.
A tutela dell'autonomia del Sistema, nel caso di votazioni del Consiglio Direttivo che comportino provvedimenti limitativi delle attività e/o degli impegni del Sistema, il Presidente di FIRE, previa esposizione e verbalizzazione di motivate ragioni, può avvalersi del potere di veto.
La stessa procedura istitutiva riportata nei punti precedenti potrà essere adottata dal Consiglio Direttivo di FIRE per istituire, nei modi e tempi che riterrà più opportuni, analogo processo di certificazione di società e strutture di servizio nel campo dell'energy management.
TITOLO IV
Articolo 17
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione.
Gli introiti dell'Associazione sono costituiti:
Articolo 18
L'anno finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo provvede entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio alla compilazione del Bilancio e della relazione ed a sottoporli al Collegio dei Revisori dei Conti e quindi all'approvazione dell'Assemblea.
Il Bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Eventuali avanzi di gestione sono riportati a nuovo.
Eventuali disavanzi sono coperti con le modalità stabilite dall'Assemblea che approva il bilancio.
Articolo 19
Per le modifiche al presente Statuto è necessaria una delibera dell'Assemblea in prima convocazione con il voto favorevole che rappresenti almeno la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci, ed in seconda convocazione con il voto favorevole che rappresenti almeno il venti per cento dei voti spettante a tutti i Soci.
L'Assemblea può anche ricorrere alla delibera per referendum secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e per la validità delle deliberazioni è necessario che pervenga il voto di tanti Soci che rappresenti la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.
Articolo 20
Lo scioglimento dell'Associazione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, potrà essere deliberato in ogni momento dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i Soci.
Verificatasi una delle cause di scioglimento, l'Assemblea provvede a nominare, entro trenta giorni, un liquidatore con la maggioranza di cui al precedente comma.
Con la nomina del liquidatore cessano la loro funzione i membri del Consiglio Direttivo.
I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti ad altra Associazione che abbia finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione espressamente indicata dalla legge.