Le tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile

Dalla primavera del 2008 sono tre i sistemi di incentivazione che riconoscono una tariffa incentivante a impianti che producano energia elettrica da fonte rinnovabile. Al più conosciuto conto energia fotovoltaico si sono aggiunti prima la tariffa omnicomprensiva per gli impianti fino a 1MWe nell'ambito dei Certificati Verdi e successivamente la tariffa incentivante per il solare termodinamico.

Il Nuovo Conto Energia Fotovoltaico

Premessa

Il conto energia fotovoltaico è il programma di incentivazione in conto esercizio per la promozione di elettricità da fonte solare, che attribuisce un incentivo economico in funzione dei kWh prodotti dall'impianto.
L'attuale dispositivo è disciplinato dal DM 19 febbraio 2007, che ha modificato il meccanismo introdotto per l'anno precedente dal DM 28/07/2005.

Requisiti necessari

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti:

La delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) n. 90/07 ha definito le procedure che devono essere seguite per l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici e l’ammissione al regime di incentivazione previsto per la produzione da fotovoltaico.
Insieme alla delibera n. 90/07, l'AEEG ha emesso la delibera n. 88/07 e la n. 89/07 che hanno introdotto nuove misure a favore dei piccoli impianti di produzione di energia elettrica con particolare riguardo alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione. In particolare, la n. 88/07 definisce i criteri puntuali per la misura dell’energia elettrica prodotta e la n. 89/07 tiene conto di quelli per la connessione alla rete.
Con il nuovo conto energia, gli impianti fotovoltaici devono entrare in esercizio in data successiva all'entrata in vigore della delibera AEEG n. 90/07 e a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Per questi ultimi è possibile accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento, ma non al premio (descritto nell'art. 7 del DM 19/02/2007).
Un altro dei requisiti che permette l'accesso alle tariffe incentivanti (art. 6) e al premio (art. 7) è che gli impianti fotovoltaici non abbiano già beneficiato di quelle introdotte dal DM 28/07/2005 e dal DM 06/02/2006 (art. 4, comma 1).
Se l'impianto fotovoltaico è stato realizzato tra l'1 ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della delibera AEEG n. 90/07 e se non ha beneficiato delle tariffe stabilite con i DM del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 può comunque usufruire delle incentivazioni del nuovo decreto (art. 4 comma 7). In tal caso occorre trasmettere la richiesta di concessione della tariffa incentivante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della delibera dell'AEEG n.90/07 (art. 4 comma 8).

Tipologie impiantistiche ammesse

L'impianto fotovoltaico può essere:

Da notare che le ultime 2 tipologie impiantistiche e gli impianti fotovoltaici la cui potenza è non superiore a 20 kW, sono considerati non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale, ammesso che non siano situati in aree protette (art. 5, comma 8).

Per cercare di rendere chiari gli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica del fotovoltaico, il GSE ha messo a disposizione una guida nella quale viene presentata una vasta gamma di esempi.

Procedure

Per accedere alle tariffe incentivanti bisogna inoltrare al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiederne la connessione alla rete (art.5, comma 1). Se l'impianto è fotovoltaico occorre precisare se ci si vuole avvalere del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta.
Lo scambio sul posto consiste nella possibilità di compensare l'energia ceduta alla rete nei periodi di sovrapproduzione con quella assorbita dall'utenza; la novità principale introdotta dal nuovo sistema consiste nel passaggio dalla valorizzazione dell'energia scambiata dal saldo fisico a quello economico, tenendo conto del differente valore dell’energia elettrica immessa e prelevata. Possono accedervi gli impianti connessi alla rete fino a 200 kW alimentati a fonti rinnovabili ed entrati in esercizio a partire dal 31 dicembre 2007. Si tratta di una condizione dunque più favorevole rispetto alle condizioni praticate in base al ritiro dedicato, che disciplina invece la cessione alla rete negli altri casi.

Oltre alla comunicazione di fine lavori al gestore di rete da parte del soggetto che ha realizzato l'impianto fotovoltaico, il titolare dell'impianto (il soggetto responsabile) deve far pervenire, entro 60 giorni al GSE, richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio. Il mancato rispetto, comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti (art. 5, comma 4).

Per richiedere l'incentivazione, è possibile utilizzare l’apposita applicazione informatica sul sito del GSE (previa registrazione) per preparare automaticamente (art. 4.5 della Delibera AEEG n. 90/07):

Le richieste per l’incentivazione, stampate e corredate dell’apposita documentazione di supporto, dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta indicato nella sezione del sito del GSE.
Il GSE, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso alla tariffa incentivante e verificato il rispetto delle disposizioni del decreto, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta (art. 5, comma 5).

Gli impianti fotovoltaici possono essere installati in aree classificate agricole. Non è quindi necessario variare la destinazione d'uso del sito in cui si vuole installare l'impianto (art. 5, comma 9).

Tariffe incentivanti riconosciute

Le tariffe incentivanti si applicano agli impianti entrati in esercizio tra la data di entrata in vigore della delibera AEEG n. 90/07 e il 31 dicembre 2008.
A seconda della tipologia utilizzata dall'impianto fotovoltaico, le tariffe incentivanti possono essere riassumibili nella tabella sotto riportata, dove i valori sono espressi in €/kWh prodotti dall'impianto.

Potenza nominale
dell'impianto P(kW)
Non integrati
(art. 2, comma 1, lettera b1)
Parzialmente integrati
(art. 2 comma 1, lettera b2)
Con integrazione architettonica
(art. 2, comma 1, lettera b3)
A 1≤P≤3 0,40 0,44 0,49
B 3<P≤20 0,38 0,42 0,46
C P>20 0,36 0,40 0,44

La tariffa incentivante riconosciuta viene corrisposta per 20 anni e rimane costante in moneta corrente, senza quindi essere aggiornata con il tasso d'inflazione.
Le tariffe incentivanti dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 saranno ridotte del 2% per ogni anno successivo al 2008. Varranno sempre per 20 anni e rimarranno costanti nel medesimo periodo, senza quindi aggiornamenti con i tassi d'inflazione (art. 6, comma 2).
Le tariffe valide per gli impianti entrati in esercizio nel 2010 sono quindi le seguenti:

Potenza nominale
dell'impianto P(kW)
Non integrati
(art. 2, comma 1, lettera b1)
Parzialmente integrati
(art. 2 comma 1, lettera b2)
Con integrazione architettonica
(art. 2, comma 1, lettera b3)
A 1≤P≤3 0,384 0,422 0,470
B 3<P≤20 0,365 0,403 0,442
C P>20 0,346 0,384 0,422

Inoltre la Finanziaria 2008, all’art. 2 comma 173, in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili, recita: “Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto”, cioè qualora il Soggetto Responsabile di un impianto fotovoltaico sia un Ente Locale si applicano sempre le tariffe incentivanti più alte anche se tali impianti fossero collocati sul terreno.

 

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Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici

Premessa

Il sistema riconosce una tariffa incentivante per la promozione di energia elettrica mediante impianti solari termodinamici, anche ibridi, in base ai kWh prodotti dall'impianto. La promozione della produzione di energia elettrica da fonte solare non fotovoltaica era già prevista dal D.lgs 387/03, ma si è dovuta attendere l'emissione del DM 11 aprile 2008, che rimanda alla delibera dell'AEEG n. 95/08 per le modalita', i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti. Nelle more delle deliberazioni AEEG sono di seguito riassunti i capisaldi del meccanismo.

Requisiti necessari

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti le persone fisiche o giuridiche responsabili della realizzazione e/o dell'esercizio dell'impianto solare termodinamico.

Gli impianti solari termodinamici anche ibridi devono essere:

Tariffe incentivanti riconosciute

La tariffa, riconosciuta costante in moneta corrente per un periodo di 25 anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, dipende dal fattore di integrazione (Fint) così definito:

Fint=1-(produzione netta imputabile alla fonte solare/produzione totale netta)

Fattore di integrazione Fint≤0,15 0,15<Fint≤0,50 Fint>0,50
Tariffa incentivante [€/kWhe] 0,28 0,25 0,22

 

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