L'IMPOSIZIONE FISCALE NELLE FORNITURE ENERGETICHE

gas naturale - elettricità - combustibili

Si ricorda che alla normativa generale si aggiungono i provvedimenti di prassi emanati dall'Agenzia delle Dogane, di cui si riporta un elenco dei principali nell'apposita sezione.

GAS NATURALE

Gli oneri fiscali relativi all'uso del gas naturale comprendono le accise, l'addizionale regionale e l'IVA, come definito dal Dlgs 26 ottobre 1995 n. 504 e dalle successive modificazioni. Le leggi finanziarie successive, in particolare, hanno introdotto una serie di agevolazioni temporanee, rinnovate di anno in anno da appositi provvedimenti. Si segnala inoltre il Dlgs 2 febbraio 2007 n. 26 di recepimento della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici. Di seguito si sintetizza il tutto, rimandando alla pagina sulla legislazione per i riferimenti di legge.

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Quadro sintetico delle imposte sul consumo di gas naturale

ELETTRICITA'

Le diverse tipologie di impianto sono soggette a diversi obblighi fiscali. Gli impianti alimentati da fonti convenzionali sono soggetti ad obblighi fiscali solo per potenze disponibili superiori ad 1 kW. Questi impianti comprendono anche i "gruppi elettrogeni di soccorso" con potenza disponibile superiore ai 200 kW. Per questi tipi di impianti è possibile, in genere, impiegare i carburanti acquistati sia in regime di accisa assolta ad aliquota intera (con successiva richiesta di rimborso della maggiore accisa pagata), che in regime di accisa sospesa -totale o parziale- (previo rilascio di apposita autorizzazione).

Gli oneri fiscali, in base al Dlgs 26 ottobre 1995 n. 504 e delle successive modificazioni, comprendono l'imposta erariale di consumo e due tipi di imposte addizionali afferenti al gettito della fiscalità locale: l'addizionale comunale e quella provinciale. La fatturazione, comprensiva di oneri fiscali, è soggetta all'IVA. Le imposte per l'energia elettrica sono unificate sul territorio nazionale e prevedono aliquote differenziate in relazione al tipo di fornitura.

L'energia elettrica diventa imponibile al momento della fornitura ai consumatori finali da parte del distributore o redistributore (persona fisica o giuridica che provvede alla fornitura e che procede o fa procedere alla fatturazione) e al momento dell'impiego per usi propri (quando chi produce elettricità utilizza per uso proprio in parte o totalmente l'energia prodotta).

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Quadro sintetico delle imposte sul consumo di energia elettrica

ALTRI COMBUSTIBILI E IMPOSTE SUL CONSUMO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

In base al D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, i combustibili petroliferi sono gravati da un'accisa stabilita in funzione sia dell'uso degli stessi, sia della modalità di utilizzo dell'energia consumata.
Per quanto riguarda il primo punto i parametri di fluidità e contenuto di zolfo dei prodotti petroliferi sono stati tipizzati. In alcuni casi, come ad esempio per il gasolio, l'aliquota dell'accisa gravante per gli usi di riscaldamento è stata equiparata a quella del gasolio per il trasporto.
Per il secondo aspetto si è assistito ad un cambiamento notevole negli ultimi anni. L'uso del carbone e l'impiego di combustibili per la produzione di elettricità erano infatti esentati dall'imposta. Questa situazione è stata però modificata nel 1998, quando la manovra di Finanza Pubblica 1999, attraverso la Legge finanziaria e due provvedimenti collegati, ha stabilito una correzione delle accise gravanti su carburanti e combustibili nota con il termine di Carbon Tax. Attualmente il meccanismo della Carbon Tax è comunque in fase di revisione presso il Ministero delle Attività Produttive.

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Quadro sintetico delle imposte sul consumo di combustibili per la generazione elettrica.

I biocarburanti

Il testo unico delle accise fornisce l'elenco dei prodotti "energetici" sottoposti alle accise. Per i prodotti "tradizionali" (benzina, petrolio lampante, gasolio, olio combustibile, gas di petrolio liquefatto, gas naturale, carbone, lignite e coke di carbone) sono previste specifiche aliquote di accisa per unità di peso e volume.

Quando altri prodotti energetici vengono utilizzati come carburanti o combustibili la loro tassazione avviene “per equivalenza”; sono cioè sottoposti ad accisa secondo l’aliquota prevista per il prodotto (carburante o combustibile) equivalente, sostituito nel particolare impiego. Ad esempio, il prodotto equivalente all’olio vegetale è l’olio combustibile denso BTZ (olio combustibile fi sicamente sostituito all’olio vegetale).

Sono considerati prodotti diversi anche i carburanti o i combustibili “innovativi” il cui impiego è fiscalmente incentivato poiché produce minore impatto ambientale; questi sono:

A livello nazionale, nel rispetto delle Direttive Comunitarie, è stato stabilito che dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione (da fonti primarie non rinnovabili -petrolio), hanno l’obbligo di commercializzare nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti ed altri carburanti rinnovabili (biodiesel, bioetanolo e suoi derivati, ETBE e bioidrogeno), anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.

Le quote fi ssate (art. 1 del decreto Interministeriale del 25.01.2010 sono le seguenti:

Quadro sintetico delle aliquote di accisa vigenti relative ai più comuni carburanti e combustibili tradizionali e delle aliquote per i cosiddetti prodotti innovativi.

Oli e grassi animali e vegetali

Gli oli e grassi animali e vegetali, se destinati alla combustione od alla carburazione, sono stati recentemente inseriti tra i prodotti energetici ad opera del D. Lgs. n. 26/2007, in applicazione della Direttiva 2003/96/CE.

Gli oli e i grassi animali e vegetali, impiegati nella produzione di energia elettrica e/o termica, sono da assimilare, sotto il profilo fiscale, all’Olio combustibile denso BTZ (è il prodotto equivalente).

Trattamento fiscale per tipologia di prodotti e tipo di impiego degli oli vegetali

Legislazione e documenti di riferimento

  • Legge n. 10 1991 Legge n. 10 1991
  • Testo Unico delle Accise di cui al D.Lgs. n.504/1995
  • Direttiva 2001/77/CE
  • Direttiva 2009/28/CE
  • D. Lgs. 387/2003
  • D. Lgs. 128/2005 sui biocarburanti
  • D. Lgs. 20/2007 sulla cogenerazione
  • decreto Interministeriale del 25.01.2010
  • Agenzia delle Dogane, Circolare n. 17/D del 28/05/2007
  • Agenzia delle Dogane, Circolare n. 37/D del 28/12/2007
  • Agenzia delle Dogane, Circolare n. 32/D del 05/08/2008
  • L'energia elettrica, le fonti rinnovabili e l'Agenzia delle Dogane