gas naturale - elettricità - combustibili
Si ricorda che alla normativa generale si aggiungono i provvedimenti di prassi emanati dall'Agenzia delle Dogane, di cui si riporta un elenco dei principali nell'apposita sezione.
Gli oneri fiscali relativi all'uso del gas naturale comprendono le accise, l'addizionale regionale e l'IVA, come definito dal Dlgs 26 ottobre 1995 n. 504 e dalle successive modificazioni. Le leggi finanziarie successive, in particolare, hanno introdotto una serie di agevolazioni temporanee, rinnovate di anno in anno da appositi provvedimenti. Si segnala inoltre il Dlgs 2 febbraio 2007 n. 26 di recepimento della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici. Di seguito si sintetizza il tutto, rimandando alla pagina sulla legislazione per i riferimenti di legge.
Le diverse tipologie di impianto sono soggette a diversi obblighi fiscali. Gli impianti alimentati da fonti convenzionali sono soggetti ad obblighi fiscali solo per potenze disponibili superiori ad 1 kW. Questi impianti comprendono anche i "gruppi elettrogeni di soccorso" con potenza disponibile superiore ai 200 kW. Per questi tipi di impianti è possibile, in genere, impiegare i carburanti acquistati sia in regime di accisa assolta ad aliquota intera (con successiva richiesta di rimborso della maggiore accisa pagata), che in regime di accisa sospesa -totale o parziale- (previo rilascio di apposita autorizzazione).
Gli oneri fiscali, in base al Dlgs 26 ottobre 1995 n. 504 e delle successive modificazioni, comprendono l'imposta erariale di consumo e due tipi di imposte addizionali afferenti al gettito della fiscalità locale: l'addizionale comunale e quella provinciale. La fatturazione, comprensiva di oneri fiscali, è soggetta all'IVA. Le imposte per l'energia elettrica sono unificate sul territorio nazionale e prevedono aliquote differenziate in relazione al tipo di fornitura.
L'energia elettrica diventa imponibile al momento della fornitura ai consumatori finali da parte del distributore o redistributore (persona fisica o giuridica che provvede alla fornitura e che procede o fa procedere alla fatturazione) e al momento dell'impiego per usi propri (quando chi produce elettricità utilizza per uso proprio in parte o totalmente l'energia prodotta).
In base al D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, i combustibili petroliferi sono gravati da un'accisa stabilita in funzione sia dell'uso degli stessi, sia della modalità di utilizzo dell'energia consumata.
Per quanto riguarda il primo punto i parametri di fluidità e contenuto di zolfo dei prodotti petroliferi sono stati tipizzati. In alcuni casi, come ad esempio per il gasolio, l'aliquota dell'accisa gravante per gli usi di riscaldamento è stata equiparata a quella del gasolio per il trasporto.
Per il secondo aspetto si è assistito ad un cambiamento notevole negli ultimi anni. L'uso del carbone e l'impiego di combustibili per la produzione di elettricità erano infatti esentati dall'imposta. Questa situazione è stata però modificata nel 1998, quando la manovra di Finanza Pubblica 1999, attraverso la Legge finanziaria e due provvedimenti collegati, ha stabilito una correzione delle accise gravanti su carburanti e combustibili nota con il termine di Carbon Tax. Attualmente il meccanismo della Carbon Tax è comunque in fase di revisione presso il Ministero delle Attività Produttive.
Il testo unico delle accise fornisce l'elenco dei prodotti "energetici" sottoposti alle accise. Per i prodotti "tradizionali" (benzina, petrolio lampante, gasolio, olio combustibile, gas di petrolio liquefatto, gas naturale, carbone, lignite e coke di carbone) sono previste specifiche aliquote di accisa per unità di peso e volume.
Quando altri prodotti energetici vengono utilizzati come carburanti o combustibili la loro tassazione avviene “per equivalenza”; sono cioè sottoposti ad accisa secondo l’aliquota prevista per il prodotto (carburante o combustibile) equivalente, sostituito nel particolare impiego. Ad esempio, il prodotto equivalente all’olio vegetale è l’olio combustibile denso BTZ (olio combustibile fi sicamente sostituito all’olio vegetale).
Sono considerati prodotti diversi anche i carburanti o i combustibili “innovativi” il cui impiego è fiscalmente incentivato poiché produce minore impatto ambientale; questi sono:
A livello nazionale, nel rispetto delle Direttive Comunitarie, è stato stabilito che dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione (da fonti primarie non rinnovabili -petrolio), hanno l’obbligo di commercializzare nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti ed altri carburanti rinnovabili (biodiesel, bioetanolo e suoi derivati, ETBE e bioidrogeno), anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
Le quote fi ssate (art. 1 del decreto Interministeriale del 25.01.2010 sono le seguenti:
Gli oli e grassi animali e vegetali, se destinati alla combustione od alla carburazione, sono stati recentemente inseriti tra i prodotti energetici ad opera del D. Lgs. n. 26/2007, in applicazione della Direttiva 2003/96/CE.
Gli oli e i grassi animali e vegetali, impiegati nella produzione di energia elettrica e/o termica, sono da assimilare, sotto il profilo fiscale, all’Olio combustibile denso BTZ (è il prodotto equivalente).