gas naturale - elettricità - combustibili
Si ricorda che alla normativa generale si aggiungono i provvedimenti di prassi emanati dall'Agenzia delle Dogane, di cui si riporta un elenco dei principali nell'apposita sezione.
Gli oneri fiscali relativi all'uso del gas naturale comprendono le accise, l'addizionale regionale e l'IVA, come definito dal Dlgs 26 ottobre 1995 n. 504 e dalle successive modificazioni. Le leggi finanziarie successive, in particolare, hanno introdotto una serie di agevolazioni temporanee, rinnovate di anno in anno da appositi provvedimenti. Si segnala inoltre il Dlgs 2 febbraio 2007 n. 26 di recepimento della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici. Di seguito si sintetizza il tutto, rimandando alla pagina sulla legislazione per i riferimenti di legge.
Gli oneri fiscali, in base al Dlgs 26 ottobre 1995 n. 504 e delle successive modificazioni, comprendono l'imposta erariale di consumo e due tipi di imposte addizionali afferenti al gettito della fiscalità locale: l'addizionale comunale e quella provinciale. La fatturazione, comprensiva di oneri fiscali, è soggetta all'IVA. Le imposte per l'energia elettrica sono unificate sul territorio nazionale e prevedono aliquote differenziate in relazione al tipo di fornitura.
L'energia elettrica diventa imponibile al momento della fornitura da parte del distributore o redistributore (persona fisica o giuridica che provvede alla fornitura e che procede o fa procedere alla fatturazione), quindi chi produce elettricità per uso proprio è considerato, ai fini fiscali, un distributore).
In base al D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, i combustibili petroliferi sono gravati da un'accisa stabilita in funzione sia dell'uso degli stessi, sia della modalità di utilizzo dell'energia consumata.
Per quanto riguarda il primo punto i parametri di fluidità e contenuto di zolfo dei prodotti petroliferi sono stati tipizzati. In alcuni casi, come ad esempio per il gasolio, l'aliquota dell'accisa gravante per gli usi di riscaldamento è stata equiparata a quella del gasolio per il trasporto.
Per il secondo aspetto si è assistito ad un cambiamento notevole negli ultimi anni. L'uso del carbone e l'impiego di combustibili per la produzione di elettricità erano infatti esentati dall'imposta. Questa situazione è stata però modificata nel 1998, quando la manovra di Finanza Pubblica 1999, attraverso la Legge finanziaria e due provvedimenti collegati, ha stabilito una correzione delle accise gravanti su carburanti e combustibili nota con il termine di Carbon Tax. Attualmente il meccanismo della Carbon Tax è comunque in fase di revisione presso il Ministero delle Attività Produttive.