L'IMPOSIZIONE FISCALE NELLE FORNITURE ENERGETICHE

gas naturale - elettricità - combustibili

Si ricorda che alla normativa generale si aggiungono i provvedimenti di prassi emanati dall'Agenzia delle Dogane, di cui si riporta un elenco dei principali nell'apposita sezione.

GAS NATURALE

Gli oneri fiscali relativi all'uso del gas naturale comprendono le accise, l'addizionale regionale e l'IVA, come definito dal Dlgs 26 ottobre 1995 n. 504 e dalle successive modificazioni. Le leggi finanziarie successive, in particolare, hanno introdotto una serie di agevolazioni temporanee, rinnovate di anno in anno da appositi provvedimenti. Si segnala inoltre il Dlgs 2 febbraio 2007 n. 26 di recepimento della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici. Di seguito si sintetizza il tutto, rimandando alla pagina sulla legislazione per i riferimenti di legge.

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Quadro sintetico delle imposte sul consumo di gas naturale

ELETTRICITA'

Gli oneri fiscali, in base al Dlgs 26 ottobre 1995 n. 504 e delle successive modificazioni, comprendono l'imposta erariale di consumo e due tipi di imposte addizionali afferenti al gettito della fiscalità locale: l'addizionale comunale e quella provinciale. La fatturazione, comprensiva di oneri fiscali, è soggetta all'IVA. Le imposte per l'energia elettrica sono unificate sul territorio nazionale e prevedono aliquote differenziate in relazione al tipo di fornitura.

L'energia elettrica diventa imponibile al momento della fornitura da parte del distributore o redistributore (persona fisica o giuridica che provvede alla fornitura e che procede o fa procedere alla fatturazione), quindi chi produce elettricità per uso proprio è considerato, ai fini fiscali, un distributore).

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Quadro sintetico delle imposte sul consumo di energia elettrica

ALTRI COMBUSTIBILI E IMPOSTE SUL CONSUMO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

In base al D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, i combustibili petroliferi sono gravati da un'accisa stabilita in funzione sia dell'uso degli stessi, sia della modalità di utilizzo dell'energia consumata.
Per quanto riguarda il primo punto i parametri di fluidità e contenuto di zolfo dei prodotti petroliferi sono stati tipizzati. In alcuni casi, come ad esempio per il gasolio, l'aliquota dell'accisa gravante per gli usi di riscaldamento è stata equiparata a quella del gasolio per il trasporto.
Per il secondo aspetto si è assistito ad un cambiamento notevole negli ultimi anni. L'uso del carbone e l'impiego di combustibili per la produzione di elettricità erano infatti esentati dall'imposta. Questa situazione è stata però modificata nel 1998, quando la manovra di Finanza Pubblica 1999, attraverso la Legge finanziaria e due provvedimenti collegati, ha stabilito una correzione delle accise gravanti su carburanti e combustibili nota con il termine di Carbon Tax. Attualmente il meccanismo della Carbon Tax è comunque in fase di revisione presso il Ministero delle Attività Produttive.

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Quadro sintetico delle imposte sul consumo di combustibili per la generazione elettrica.