FAQ energetiche
Sono qui riportate in ordine cronologico alcune domande ricorrenti riguardanti la gestione dell'energia e la liberalizzazione del mercato. Alcune di esse sono visualizzabili solo dai soci iscritti alla Federazione. Se avete dei quesiti da proporre potete inviare una mail all'indirizzo faq@fire-italia.it.
Per domande relative alla nomina ad energy manager ed all'attuazione del DPR 412/93 e del DPR 551/99 si rimanda alle apposite sezioni:
Scambio sul posto
Maggio 2010
Salve avrei una domanda in merito alla possibilità di accedere allo scambio sul posto. Un cliente ha installato un impianto di cogenerazione da 30 kWp di potenza elettrica, in regime di scambio sul posto e ora vuole installare un impianto fotovoltaico. La mia domanda è se per accedere allo scambio sul posto anche per l'impianto fotovoltaico è possibile istallarne uno da 190 kWp, o se devo detrarre i 50 kWp del cogeneratore e quindi farlo minore di 150 kWp?
Mostra Risposta
Chiarimenti sul contratto servizio energia plus
Aprile 2010
Quale é il vantaggio per il gestore di stipulare un contratto servizio energia plus rispetto a uno non plus?Il servizio energia plus va fatturato con iva 10%? Se sì, secondo quale norma? E dove è possibile trovare chiarimenti?
Mostra Risposta
Iter autorizzativo impianto cogenerazione da biomassa
Marzo 2010
Scrivo per avere un’indicazione circa i riferimenti normativi relativi all´iter autorizzativo che deve seguire la realizzazione di un impianto di cogenerazione da biomasse di potenza 8MW elettrici e circa 10 MW termici.
Mostra Risposta
Cumulo della detrazione fiscale con altri incentivi
Aprile 2009
Volevo chiedere conferma e chiarimenti in merito al divieto di cumulo tra la detrazione del 55% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica ed eventuali contributi regionali o locali per qualsiasi tipologia di intervento incentivato. Nel mio caso specifico, un cliente ha partecipato al bando di Sviluppo Lazio per l'ottenimento del 40% delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica a fondo perduto; è possibile che possa portarsi in detrazione del 55% la restante spesa (totale - 40% a fondo perduto)? L’art. 6, c. 3 del D. Lgs. 115/08 non consente più il cumulo, fatta eccezione per i certificati bianchi e gli altri incentivi di cui al c. 4 dello stesso articolo da individuarsi con decreto ministeriale che, però al momento, non è ancora stato emanato, vero?
Mostra Risposta
Non è possibile cumulare il 55% con altri incentivi (esclusi i titoli di efficienza energetica).E’ possibile eventualmente valutare la possibilità di avvalersi della detrazione del 36% per la ristrutturazione edilizia.
Nascondi risposta
Uso del terreno agricolo per fotovoltaico
Ottobre 2007
Sono in procinto di intraprendere lo studio e la progettazione di diversi campi fotovoltaici (n.1 da 1MW, n.1 da 3MW, n.1 da 4-5MW). Vi chiedo cortesemente di indicarmi se per installazioni di tale tipologia risulta necessario effettuare il cambio di destinazione d'uso dell'area interessata e se sì, quale destinazione deve essere assegnata alla stessa.
Attendo una Vs. preziosa indicazione in merito e se possibile un dettaglio delle linee guida legislative che lo definiscono.
Mostra Risposta
L'art. 5, comma 9, del D.M. 19 febbraio 2007 ribadisce che non è necessario cambiare la destinazione d'uso del terreno per la realizzazione di impianti fotovoltaici (immagino si riferisca ad un uso agricolo).
Nascondi risposta
Comprensori industriali e accise
Novembre 2005
E´ possibile per una società che opera all´interno di un comprensorio industriale in cui è presente un soggetto grande consumatore caratterizzato da agevolazioni fiscali, usufruire delle stesse collegandosi, ad esempio, alla stessa presa di carico elettrica o allo stesso attacco del gas?
Mostra Risposta
Qualifica ESCO e DM 24 aprile 2001
Settembre 2004
Quali sono le procedure per qualificare come ESCO una Società, nel nostro caso operante nel settore della distribuzione del gas e dei servizi energetici?
Mostra Risposta
Al momento non esiste una procedura di qualificazione per le ESCO, che si definiscono tali in quanto in grado di offrire una serie di servizi energetici ed, in genere, di operare in un´ottica di finanziamento tramite terzi (vedere ad esempio il link http://energyefficiency.jrc.cec.eu.int/esco_1.htm).
Ai fini della partecipazione al meccanismo dei titoli di efficienza energetica può essere richiesta una modifica all´oggetto sociale dell´azienda, che deve contemplare, anche in modo non esclusivo, l´offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi (delibera 103/03 dell´Autorità per l´Energia Elettrica ed il Gas).
La Regione Toscana, invece, ha attivato una procedura autonoma con l´istituzione di un apposito elenco. All´indirizzo seguente si trova il testo del corrispondente accordo volantario:
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/energia/fonti_rinnovabili/accordo_esco_2002.pdf.
Nel caso specifico della sua azienda, bisogna inoltre considerare che il testo definitivo del ddl Marzano prevede, al comma 34:
34. Le aziende operanti nei settori dell´energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l´affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle attività produttive, l´Autorità per l´energia elettrica e il gas e le altre amministrazioni interessate provvederanno a modificare e integrare le norme e i provvedimenti rilevanti ai fini dell´applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Per approfondimenti fare riferimento al sito web www.tecnologieefficienti.it.
Nascondi risposta
Utilizzo della sansa come combustibile
Marzo 2004
Possiedo una termostufa. Volevo sapere se il combustibile fatto con i rifiuti della lavorazione della sansa ha un alto valore calorifico e se è pericoloso. Inoltre vorrei sapere chi lo vende nelle vicinanze della mia città, perchè non è facile trovarlo.
Mostra Risposta
In base al D.P.C.M. 8 marzo 2002, la sansa vergine è un combustibile vegetale liberamente utilizzabile, mentre la sansa esausta, avendo subito un processo chimico, rientra formalmente nei rifiuti non pericolosi ed è perciò sottoposta a restrizioni. Al momento sono in attesa di emanazione dei provvedimenti da parte del legislatore per modificare questa situazione, dato che non si è in presenza di condizioni di reale pericolosità.
Il potere calorifico della sanza esausta, ossia essiccata, è attorno a 4.500 kcal/kg, quindi piuttosto elevato, ed è molto adatto all'impiego nelle apparecchiature ad alimentazione automatica con coclea.
La reperibilità della sansa al minuto non è ancora organizzata, per gli aspetti formali di rifiuto, mentre all'ingrosso non costituisce un problema. Le consigliamo di rivolgersi al fornitore della sua stufa o alla locale associazione olivicoltori.
Nascondi risposta
Reperibilità biomasse
Dicembre 2003
Dove posso acquistare biomasse nella provincia di XXX?
Mostra Risposta
A seconda del tipo di biomassa si hanno fondamentalmente queste possibilità:
- la legna da ardere si compra o direttamente dai boscaioli o dai grossisti nei loro depositi;
- i tronchetti di segatura compattata si vendono dai ferramenta o dai grossisti di termoidraulica;
- i pellet di qualità si comprano al minuto, a prezzo elevato ed in sacchetti da 15 chili, dai venditori di caminetti e caldaie a biomassa e dai negozi di termoidraulica, o, in alternativa, direttamente dai produttori, a prezzo più basso, ma in sacconi da qualche quintale.
Nascondi risposta
Comparazione offerte gas naturale
Dicembre 2003
Mi sono rivolto al mercato libero per l´acquisto di gas naturale ed ho ricevuto varie offerte, indicizzate ad un paniere di beni petroliferi secondo varie modalità ed intervalli temporali.
Dove posso reperire tali indici?
Mostra Risposta
Imposte sul gas naturale per cogenerazione
Aprile 2003
Relativamente al gas metano, per quanto concerne la produzione di elettricità con impianti di cogenerazione, si paga un´aliquota ridotta al 30% di quella per la produzione di energia elettrica, per una definita quantità di metano consumato per ogni KWh prodotto, pari a 0,25 m3/kWh. In termini pratici significa che se si ipotizza di produrre 100 kWh di energia elettrica, per determinare l´aliquota si farà: 100*0.25= 25 m3 * aliquota gas)-30%.
Questo modo di procedere è corretto?
Mostra Risposta
Fasce orarie e giorni festivi
Novembre 2002
E´ possibile avere un calendario delle giornate considerate festive ai fini della determinazione delle fascie orarie di consumo. Ad esempio giornate come il Natale, se infrasettimanali, sono considerate lavorative o festive per la determinazione delle fascie orarie?
Mostra Risposta
Considerazioni sui controlli previsti dal DPR 412/93
Novembre 2002
In merito al controllo degli impianti domestici previsti dalla normativa vigente vorrei porre delle osservazioni.Poichè si dice che il controllo debba essere tecnico e non meramente cartaceo chiedo allora perchè le Amministrazioni comunali non eseguano direttamente le verifiche degli impianti costringendo altresì l´utente prima a pagare la prestazione del tecnico manutentore e poi a sostenere i costi della verifica?
Sarebbe, tanto per fare un esempio, come se l´automobile collaudata ogni due anni presso un´autofficina autorizzata poi debba di nuovo essere controllata a pagamento da qualche altro organo che dovrebbe verificare la fondatezza tecnica dell´accertamento del collaudatore.
Tutto cio´ sembra un pò assurdo, visto che comunque viene individuata la responsabilità del conduttore o manutentore.
Oppure, sempre per rimanere nell´esempio precedente, come se si debba autocertificare a qualcuno, sempre a pagamento, l´ avvenuto collaudo dell´auto.
Credo pertanto che il controllo cartaceo, magari a tappeto, sul libretto di impianto sia sufficiente in quanto in esso vengono indicate tutte le informazioni, le date delle le prove di verifica, nonchè le persone responsabili.
Inoltre come si può superare l´ostacolo dell´ingresso all´interno di una residenza senza l´autorizzazione del proprietario? Faccio presente che il mio impianto, di recente costruzione, è verificato annualmente sia sotto l´aspetto della sicurezza che per il l´efficienza pertanto le mie osservazioni nascono dal fatto che ritengo di tipo vessatorio un tal modo di operare.
Gradirei, se possibile, una vostra opinione. Grazie.
Mostra Risposta
I controlli agli impianti termici sono stati fissati dalla Legge 10/91 e dai suoi regolamenti attuativi DPR 412/93 e DPR 551/99. Pertanto potrebbero essere evitati o modificati solo in seguito ad un´azione parlamentare. In un mondo perfetto, costituito da impianti nuovi o correttamente manutenuti ed utilizzati, il sistema dei controlli non avrebbe alcun senso d´essere. Il problema sorge dal fatto che non viviamo in tale mondo. I controlli attivati grazie ai provvedimenti su citati hanno comportato tantissimi benefici in questi anni, di cui può trovare traccia parziale nelle memorie presentate nel corso dei nostri convegni e disponibili in questo sito nell´apposita sezione:
- aumento dell´efficienza media di impianto con conseguenti benefici
energetici e ambientali; - miglioramento della sicurezza;
- miglior formazione e aggiornamento dei manutentori;
- emersione dal lavoro nero di numerosi soggetti nel campo della manutenzione;
- ricopertura parziale di un buco lasciato dalla mancata attivazione dei controlli previsti dalla Legge 46/90 nei Comuni al di sopra dei 10.000
abitanti.
La necessarietà di far ricadere sugli utenti tutti il costo dei controlli è
stato tra l´altro ribadito da una recente sentenza della Cassazione (n.344 del 24/10/2001 - la trova nel sito web della FIRE all´interno della sezione dedicata ai DPR 412 e 551 alla voce "aspetti da considerare nell´attuazione del DPR 412/93").
L´ingresso all´interno dell´abitazione è facilmente superato: basta un´ordinanza di accesso da parte dell´Autorità Giudiziaria (responsabilità penale per il reato di cui all´art. 340 del codice penale - interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica).
Il problema, nel suo caso, potrebbe essere legato al costo richiesto dall´EELL per la verifica, che varia di caso in caso in base alle spese
sostenute dall´Amministrazione ed al metodo di ripartizione dei costi. In tal senso ci sono degli esempi di ottima regolamentazione e degli esempi contrari. Sempre con riferimento al sito web della FIRE, potrà verificare nei risultati dell´indagine FIRE come tale costo vari. Le consiglio inoltre la lettura delle memorie scritte dall´ing. Soragnese dell´ENEA (documenti ENEA all´interno delle memorie presentate per l´incontro 2002), che affrontano il problema in termini globali e danno utili indicazioni sui costi correlati e su come istituire un meccanismo tipo bollino blu. Dalla loro lettura lei potrà anche rendersi conto di come si ponga la sua situazione rispetto alla media ed eventualmente potrà sentire la sua Amministrazione locale qualora ritenga che ci siano margini di miglioramento in tal senso.
Per concludere. La sua soluzione iniziale di intervento unitario di manutenzione e verifica svolto da un tecnico comunale si scontrerebbe con vari aspetti: contrasti fra caldaisti e manutentori (con problemi sulla garanzia dell´apparecchio), maggiori costi dell´operatore pubblico rispetto a quello privato per impianto manutenuto, impossibilità di affidare il servizio a terzi per ragioni di concorrenza, etc. I costi sarebbero alla fine uguali o superiori, come dimostrato nel caso della Provincia di Bolzano. Il controllo unicamente cartaceo non produrrebbe invece gli effetti positivi che i controlli sul campo, seppur a campione, comportano.
Nascondi risposta
Provenienza pellet
Novembre 2002
Come essere sicuri di acquistare pellet ecologico, ossia senza colle o proveniente da legname trattato?
Mostra Risposta
Dal momento che la Direttiva comunitaria è ancora in corso di definizione la garanzia la può avere solo dal produttore. Trova informazioni maggiori sui siti:
Nascondi risposta
Piani Energetici Comunali
Settembre 2002
E' possibile avere una lista dei comuni che hanno approvato piani energetici comunali?
Mostra Risposta
Non abbiamo a disposizione un elenco aggiornato ed esaustivo dei comuni in questione. Al 2000, secondo i dati raccolti dall'ENEA nel Rapporto energia ed ambiente di quel anno, dei 136 comuni interessati dall'obbligo di legge risultava che in circa 30 città fosse stato predisposto il PEC. Fra queste tutti i principali comuni, esclusi Napoli, Cagliari e Milano (dotata quest'ultima di un piano energetico provinciale).
Di seguito è riportato un elenco non esaustivo di comuni dotati di PEC, tratto dal Rapporto prima citato:
Roma, Torino, Moncalieri, Cremona, Livorno, Rovigo, Palermo, Vicenza, Sesto San Giovanni, Foligno, Sassari, Siena, Trento, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Bologna, Vigevano, Novara, Campi Bisenzio, Firenze, Reggio Emilia, La Spezia, Brescia, Rivoli, Caserta, Potenza, Padova.
Per le Amministrazioni che si accingessero a mettere appunto un piano energetico può risultare interessante la visita del sito www.ombrello.org, dove sono reperibili varie informazioni e materiali inerenti alla predisposizione del PEC di Venezia.
Nascondi risposta
Analisi fumi caldaie all'atto dell'installazione
Luglio 2002
Avendo ristrutturato una casa ed essendo stato fatto un nuovo impianto idraulico comprensivo di caldaia, l'idraulico abilitato al lavoro mi ha rilasciato regolare Dichiarazione di Conformità dell'Impianto alla Regola d'Arte, ma non ha eseguito l'analisi dei fumi così come previsto dal DPR 551/99. Vorrei quindi sapere se questa è stata una mancanza dell'idraulico, che mi dice di non essere tenuto a svolgere questo compito e sostiene che la figura predisposta è il tecnico della casa produttrice della caldaia, o di quest'ultima, la quale d'altro canto afferma che la figura predisposta a questa analisi è invece l'installatore.
Mostra Risposta
Si ritiene che la ditta costruttrice abbia fornito le informazioni corrette: ai sensi del DPR 551/99, infatti, è l'installatore abilitato che compila il libretto di impianto riportando tutti i dati per la sua identificazione ed anche quelli dell'analisi della combustione. Il decreto citato, che ha modificato il DPR 412/93, così recita: (art. 11, comma 11):
La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all’atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell’impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. Copia della scheda identificativa dell’impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all’ente competente per i controlli di cui al comma 18. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti esistenti all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico. Il libretto di centrale ed il libretto di impianto devono essere conservati presso l’edificio o l’unità immobiliare in cui è collocato l’impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all’eventuale terzo responsabile subentrante l’originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.
Alcune ditte di caldaie, nell'ambito della loro offerta commerciale, offrono agli installatori la possibilità di effettuare loro stesse l'analisi dei fumi, all'atto dell'installazione, inviando un proprio tecnico. Si tratta evidentemente di un accordo fra costruttore ed installatore, che nulla toglie a quanto detto sopra.
Nascondi risposta
Attività manifatturiere
Febbraio 2002
Dalle tabelle pubblicate sul sito vedo che l'IVA sulle forniture elettriche per il settore industriale manifatturiero è pari al 10%. Quali attività rientrano in tale qualifica?
Mostra Risposta
L'elenco delle attività che rientrano secondo l'ISTAT nell'industria manifatturiera è riportato nella circolare "Classificazione riassuntiva per sezioni,
sottosezioni e divisioni di attività
economica estratta da ateco 1991", come da
avviso di rettifica del 18 marzo 1993 (G.U. n. 64, 1993). Di seguito viene riportata la parte relativa alle attività manifatturiere. Potete trovare l'elenco completo cliccando qui.
ATTIVITA’ MANIFATTURIERE
INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO
15 - Industrie alimentari e delle bevande
16 - Industria del tabacco
INDUSTRIE TESSILI E DELL’ABBIGLIAMENTO
17 - Industrie tessili
18 - Confezione di articoli di vestiario; preparazione e tintura di pellicce
INDUSTRIE CONCIARIE FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO PELLE E SIMILARI
19 - Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, borse articoli da correggiaio, selleria e calzature
INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO
20 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio
FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA; STAMPA E D EDITORIA
21 - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta
22 - Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati
23 - FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI
24 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI
25 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
26 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
PRODUZIONE DI METALLO E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO
27 - Produzione di metallo e loro leghe
28 - Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine e impianti
29 FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L’INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE
FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED OTTICHE
30 - Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici
31 - Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.c.a.
32 - Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni
33 - Fabbricazione di apparecchi medicinali, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi
FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO
34 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
35 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
36 - Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere
37 - Recupero e preparazione per il riciclaggio
Nascondi risposta
Consumi e contatori
Febbraio 2002
Come fanno i produttori e grossisti di energia elettrica a conoscere i profili dei consumi dei loro clienti? Devono per forza installare un loro sistema di raccolta e trasmissione dati, oppure il distributore è tenuto a fornire direttamente i dati rilevati dal suo GMC/GME?
Mostra Risposta
Da quest'anno i distributori dovranno regolarsi secondo quanto è stabilito all'art. 30, commi 2 e 3, del testo integrato alla delibera 228/01:
30.2 I misuratori relativi ai punti di immissione e di prelievo di cui al precedente comma devono:
a) consentire la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza prelevata e dell’energia elettrica attiva e reattiva immesse e prelevate nei punti di immissione e di prelievo;
b) essere provvisti di un sistema di segnalazione automatica di eventuali irregolarità del proprio funzionamento;
c) consentire al soggetto nella cui disponibilità si trova il sito in cui è installato il misuratore l’accesso alle rilevazione e alle registrazioni, con le stesse modalità e indipendentemente dall’accesso alle medesime rilevazioni e registrazioni da parte del soggetto di cui al comma 29.2;
d) essere predisposti per l’installazione, su richiesta del soggetto nella cui disponibilità si trova il sito in cui i misuratori medesimi sono installati ed a spese di quest’ultimo, di dispositivi per il monitoraggio delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica.
30.3 In alternativa a quanto previsto al comma 30.2, lettera c), il soggetto di cui al comma 29.2 rende disponibili al cliente finale, su supporto digitale, i dati registrati nel corso del mese, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui i dati sono stati registrati.
In attesa di verificare il buon funzionamento di questo meccanismo nel corso dell'anno, conviene considerare che nulla è detto riguardo al formato di presentazione dei dati.
Pertanto, tenendo presente sia ciò, sia il ritardo mensile per la comunicazione dei dati da parte del distributore, presumibilmente alcuni grossisti preferiranno comunque installare o far installare ai propri utenti un sistema di raccolta e trasmissione dati, specie in presenza di clienti con scarsa conoscenza dei propri consumi.
Nascondi risposta
Abbassamento soglie di idoneità e consorzi
Gennaio 2002
La soglia di idoneità nel settore elettrico passerà a 0,1 GWh dopo 3 mesi dalla vendita delle Genco Enel. Ciò porterà allo scioglimento di molti consorzi (nel senso che molti utenti, attualmente facenti parte di un consorzio, potranno essere idonei autonomamente)?
Mostra Risposta
All'atto della costituzione dei consorzi per l'acquisto di energia elettrica, oltre all'ovvia motivazione legata al raggiungimento della soglia di idoneità e della possibilità di accedere al mercato libero, poteva essere ricercata anche una collaborazione più strutturata e durevole, legata agli scopi seguenti:
1. la possibilità di mettere insieme i vari diagrammi di carico al fine di ottenere un prelievo complessivo più stabile e piatto di quello dei singoli membri del consorzio;
2. l'eventuale opportunità di utilizzare gli impianti di autoproduzione dei membri e/o la possibilità di alcuni di essi di parzializzare o distaccare i carichi, sempre al fine di ottenere un livellamento del diagramma di carico;
3. la possibilità di studiare un insieme di servizi energetici integrati aggiuntivi all'interno del consorzio (ad esempio: fornitura aria compressa, installazione dispositivi di controllo carichi, costruzione di impianti di cogenerazione o fonti rinnovabili, installazione di UPS, etc).
I primi due punti conducono entrambi a minori costi di acquisto dell'energia, che vanno ad aggiungersi a quelli che comunque derivano dai maggiori quantitativi in gioco, specie per i grandi consorzi.
Ovviamente, a fronte dei costi maggiori connessi ai servizi su esposti, il vantaggio risiede nella possibilità di mantenere il consorzio in vita e di farlo fruttare anche in seguito al venir meno dello scopo originario di poter entrare nel mercato libero.
E' quindi possibile che non tutti i consorzi finiscano per sciogliersi, specie nei casi in cui la collaborazione fra i membri è risultata più proficua.
Nascondi risposta
Servizio energia
Maggio 2000
All´art. 6 del DPR 551/99, recante modifiche al DPR 412/93, si prescrive che il terzo responsabile non può essere contemporaneamente fornitore di energia, a meno che la fornitura sia effettuata nell´ambito di un contratto di servizio energia con modalità definite dal M.I.C.A. di concerto col Ministero delle Finanze.
Volevo sapere se tali modalità siano state già pubblicate o, in ogni caso, come vengono normati, attualmente, i contratti servizio energia.
Mostra Risposta
Comunicazione dati fornitore nel servizio energia
Maggio 2000
Sono il Responsabile per l'uso razionale dell'energia in un Comune, il quale ha affidato la gestione degli impianti di riscaldamento ad una Società la quale esegue la manutenzione ordinaria e garantisce la temperatura negli ambienti.
Nell'ambito dello svolgimento dell'incarico ho richiesto alla società l'acquisizione di dati e dettagli sui consumi energetici relativi agli impianti.
La Società ha rifiutato di rendere noti questi dati ritenendo il controllo degli impianti di riscaldamento di competenza del proprio Responsabile per l'uso razionale dell'energia.
Si richiede pertanto vs. parere sulla acquisizione al fine di fare chiarezza sul ruolo e le competenze del sottoscritto e del collega della società e di evitare errate interpretazioni legislative sull'applicazione della Legge 10/91.
Mostra Risposta
L’uso razionale dell’energia presso una unità consumatrice riguarda tutte le varie fasi del suo impiego, dall’acquisto della fonte, all’eventuale trasformazione in un vettore energetico, all’uso finale, quindi, in riferimento ai consumi termici, riguarda sia l’efficienza della centrale che l’efficienza degli edifici collegati a detta centrale.
I dati di consumo degli impianti termici gestiti dalla società incaricata dal Comune, dovrebbero essere riportati nella compilazione annuale del libretto di centrale e quindi deve essere possibile in ogni caso, per lei rilevare l’entità.
La Società dichiara che nel proprio contratto di fornitura ricadono anche le competenze per la conservazione e l’uso razionale dell’energia. Si può quindi ipotizzare una situazione come segue: l’appaltante svolge questa attività per conto del Comune per i consumi termici in base ad un incarico preciso e ne relaziona al committente occupandosi quindi non solo della gestione delle centrali termiche ma anche dei fabbisogni termici degli edifici gestiti, compresi gli aspetti degli utilizzi nelle varie zone, le modalità di regolazione, etc.
Il Comune dovrebbe giudicare, dalla relazione annuale presentata, se questo lavoro è svolto in modo qualitativamente adeguato o se invece è meglio precisare con maggiore dettaglio l’incarico assegnato alla società della funzione di responsabile o eventualmente revocarlo, lasciando all’appaltante il solo compito di gestione delle centrale termica. Qualora invece il Comune non avesse mai formalizzato l’incarico di gestione dei fabbisogni degli edifici, non solo della centrale, questi compiti rientrerebbero ovviamente in quelli del responsabile nominato dal Comune ed i due responsabili dovranno collaborare in modo utile all’utente. Il Comune certamente ha altri consumi energetici, illuminazione pubblica, trasporti urbani, acquedotto, elettricità, auto di servizio, etc. la cui gestione, sempre dall’approvvigionamento all’uso finale, ricadono nelle sue competenze come responsabile del Comune.
Nascondi risposta
IVA al 10% per gas naturale
Aprile 1999
Nella prospettiva di usufruire dei vantaggi economici derivanti dal pagamento di aliquote ridotte, ho proposto di prevedere di stipulare un contratto di fornitura per usi domestici del gas metano per la mensa dell'ospedale nel quale sono responsabile per l'uso razionale dell'energia.
L'amministratore dell'Azienda Ospedaliera ha dato parere negativo in considerazione del fatto che, essendo previsto il pagamento di un ticket da parte degli utenti, il servizio mensa si configura come attività commerciale. Qual è il vostro parere?
Mostra Risposta