La realizzazione di azioni per il miglioramento dell'efficienza energetica richiede competenze ed esperienza. Sono infatti necessari una diagnosi, che individui le richieste energetiche dell'azienda o dell'edificio (presenti e, possibilmente, future) e le opportunità di intervento offerte dalla recente tecnologia adattabili alla situazione in esame, un'analisi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria dei possibili progetti individuati ed un'opera di convincimento dei decisori.
In alcuni casi, come per la Pubblica Amministrazione, interventi interessanti sono difficili da implementare per la carenza di fondi rispetto alle esigenze complessive, rispetto alle quali l'energia occupa spesso un ruolo secondario.
Tali inconvenienti possono essere superati in molti casi attraverso il ricorso alle ESCO (Energy Service COmpanies) ossia società di servizi energetici) ed al finanziamento tramite terzi (FTT). Tale termine non risponde ed è difficilmente riducibile ad una definizione precisa, per cui viene impiegato talvolta in modo generico. Qui si vogliono distinguere, secondo l'approccio adottato dalla Commissione Europea, le ESCO dalle ESPC (Energy Service Provider Companies), ossia dalle società che operano offrendo servizi energetici senza presentare le seguenti caratteristiche:
In sostanza il valore aggiunto che una ESCO offre al cliente è rappresentato dall'offerta di:
La prima caratteristica risponde al primo problema da affrontare: una ESCO è in grado di proporre una vasta serie di soluzioni, tese a rispondere al meglio alle esigenze del committente. Le società di servizi energetici operano in tale contesto eseguendo diagnosi energetica, studio di fattibilità e progettazione degli interventi, e curando i progetti proposti dalla realizzazione alle operazioni di gestione e manutenzione. Tali attività possono essere affidate in outsourcing ad altri soggetti (ad esempio l'installazione dell'impianto o la sua manutenzione) od essere eseguite in proprio dalla ESCO.
Non va trascurato il fatto che l'offerta di un servizio in sostituzione dell'acquisto di un bene può rappresentare un vantaggio in termini di bilancio e di esposizione finanziaria, oltre a consentire all'utente di concentrarsi sul core-business, lasciando a soggetti esperti la ricerca delle soluzioni energetiche ottimali.
La competenza della ESCO viene messa al servizio del cliente attraverso modelli di energy performance contracting (EPC), ossia garantendogli un livello di prestazioni predefinito (in genere viene assicurato o un risparmio energetico o un risparmio economico rispetto alla situazione preesistente).
Esistono varie forme di EPC che possono essere impiegate, a seconda della situazione considerata. Ciò che cambia è sostanzialmente il rapporto intercorrente fra i tre soggetti principali: ESCO, utente, istituto di credito. Una buona sintesi dei vari schemi utilizzati, in lingua inglese, è riportata nel rapporto 2005 del JRC della Commissione Europea aggiornato poi nel 2007 e nel 2010. Nella figura sottostante è riportata una sintesi grafica degli accordi esistenti nel caso dei due schemi più noti: lo shared savings (risparmi condivisi) e il guaranteed savings (risparmi garantiti).

Per il canone da versare alla società di servizi sono possibili soluzioni molto varie e legate al tipo di schema adottato. La somma dovuta può rappresentare una quota percentuale dei risparmi ottenuti (come avviene ad esempio nei contratti shared savings) o una rata prefissata (e.g. nei contratti a guaranteed savings), in funzione della redditività dell'intervento, del numero di anni di durata del contratto, del rischio assunto dalle diverse parti e delle esigenze del soggetto beneficiario. Per un approfondimento dei vantaggi e svantaggi collegati ai diversi contratti si rimanda ai documenti di seguito riportati, che comprendono anche dei modelli contrattuali.
Un biglietto da visita importante è rappresentato dall'approccio seguito nell'effettuazione della diagnosi energetica, che rappresenta, insieme alle capacità di manutenzione e gestione, il passo più importante. Oltre all'individuazione ed all'analisi dei parametri tecnici collegati alla richiesta di energia presso l'utente, gli audit migliori cercano di determinare e quantificare gli effetti degli apporti umani e ambientali (abitudini ed attitudini del personale, destinazioni d'uso degli edifici, modifiche nella produzione e nei processi, etc). In questo modo diventa possibile valutare il rischio connesso al progetto con maggior precisione ed adottare strumenti in grado di ridurlo o di condividerlo con soggetti terzi (addestramento del personale del cliente, coinvolgimento del management aziendale, stipula di assicurazioni, etc). Il tutto si traduce in vantaggi sia per il cliente, sia per la ESCO.
La carenza di fondi può invece essere superata grazie al finanziamento tramite terzi. Tale strumento prevede la partecipazione di un soggetto terzo che fornisce le disponibilità finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intervento desiderato, alla ESCO o all'utente. L'ipotesi di base è che i flussi di cassa originati dai risparmi energetici conseguiti siano capaci di ripagare l'investimento, le spese di O&M e l'eventuale acquisto di combustibili e vettori energetici in un tempo ragionevole.
Quale che sia il beneficiario diretto del finanziamento e la metodologia contrattuale adottata, l'esperienza e le capacità della ESCO sono le qualità su cui si basa l'affidabilità che può consentire di accedere al denaro a migliori tassi di interesse.
Possono comunque verificarsi dei casi in cui risulta più conveniente l'utilizzo di risorse interne rispetto all'accesso al mercato finanziario, ovvero può essere consigliabile un approccio misto, parte in finanziamento tramite terzi, parte in finanziamento autonomo del progetto.
Condizione necessaria per l'applicazione del FTT è comunque che si possano individuare dei criteri di valutazione dei risparmi oggettivi e condivisi fra ESCO ed utente. Data l'importanza del tema sono stati sviluppati negli Stati Uniti dei protocolli di misura e verifica dei risparmi.
Nel caso della Pubblica Amministrazione, la possibilità di ricorrere al finanziamento tramite terzi è stata introdotta dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, e dalla Legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Merloni - articoli 19-21), come modificata dalla Legge 18 novembre 1998 n. 415 (Merloni ter - articolo 11).
I vantaggi per l'utente di operare in uno schema comprensivo di energy performance contracting e di finanziamento tramite terzi sono:
Ovviamente tali vantaggi si pagano in termini di una complessità contrattuale consistente e dalla necessità di predisporre capitolati tecnici dettagliati. Le clausole contrattuali devono servire a garantire l'utente da una parte, affinché l'intervento realizzato sia effettivamente energeticamente efficiente e tecnicamente valido, anche tenendo conto dell'andamento del mercato dei vettori energetici e delle tecnologie, e la ESCO dall'altra, in modo che riesca effettivamente a rientrare dei costi sostenuti ed a realizzare una certa quota di profitto.
Tali aspetti, inoltre, fanno sì che ci sia una dimensione economica minima dell'intervento sotto la quale non ha senso ricorrere al FTT. Sebbene non ci sia un valore ben definito al riguardo, in genere il finanziamento tramite terzi diventa un'opzione attivabile oltre i 50.000-100.000 €.
La presenza all'interno della società beneficiaria di persone competenti riguardo al tipo di intervento proposto (l'energy manager, in primo luogo), permette all'utente di meglio valutare i vantaggi energetici e quindi economici conseguibili e di inserire fra gli interventi anche quelli utili, ma caratterizzati da tempi di ritorno dell'investimento troppo lunghi per giustificarne l'adozione in solitaria. Un'interazione costruttiva con la ESCO garantisce i risultati migliori, in quanto consente alla società di servizi di conoscere meglio le problematiche aziendali e di individuare meglio i rischi e le possibilità di superarli.
Documenti per approfondimenti:
Collegamenti utili: