In generale molti interventi relativi all'installazione di tecnologie energeticamente efficienti presentano indici di redditività economica estremamente positivi se confrontati con interventi di ristrutturazione del processo o di riorganizzazioni interne volte all'ampliamento o al miglioramento dei servizi offerti ai clienti.
A fronte di tale vantaggio pagano però un'importanza ed una visibilità decisamente minori, resa più evidente in un paese a bassa intensità energetica come il nostro, che comporta spesso un loro accantonamento ed una sottostima da parte del management. Tale decisione si spiega talvolta anche per la mancanza di personale esperto di tematiche energetiche all'interno della società, che aumenta i rischi correlati ad interventi di razionalizzazione dei consumi di energia.
Un caso particolare è rappresentato invece dalla Pubblica Amministrazione, che si trova a dover gestire rigidi capitoli di spesa usualmente in carenza di fondi rispetto alle esigenze complessive, e che pertanto si trova in molti casi a soffrire di scarsità di risorse finanziarie.
Tali inconvenienti possono essere superati attraverso il ricorso al finanziamento tramite terzi (FTT o TPF nell'acronimo inglese). Tale strumento prevede la partecipazione di un soggetto terzo che fornisce le disponibilità finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intervento desiderato, purché esso sia caratterizzato da un rischio molto contenuto e da un flusso di cassa sostanzialmente stabile originato dai risparmi energetici conseguiti. Ciò permette infatti a tale soggetto di ripagarsi dei costi di installazione e gestione dell'impianto sostenuti in un tempo ragionevole.
Le società di servizi energetici operano in tale contesto reperendo le risorse finanziarie richieste, eseguendo diagnosi energetica, studio di fattibilità e progettazione dell'intervento, realizzandolo e conducendone manutenzione ed operatività. Alcune di queste attività possono essere affidate in outsourcing ad altri soggetti (ad esempio l'installazione dell'impianto o la sua manutenzione) od essere eseguite in proprio dalla ESCO. Al termine del periodo richiesto per rientrare dall'investimento e remunerare le attività della società di servizi, l'impianto viene in genere riscattato dal soggetto beneficiario dell'intervento, mentre la sua gestione può essere lasciata in carico alla ESCO o affidata ad altri soggetti.
Per quanto riguarda il canone da versare alla società di servizi sono possibili soluzioni molto varie e legate al caso particolare. La somma dovuta è compresa fra l'ammontare della bolletta energetica annua ed una sua quota, a seconda della redditività dell'intervento e dell'efficienza precedente l'intervento, del numero di anni di durata del contratto, dal rischio assunto e delle esigenze del soggetto beneficiario. La soluzione più comune è forse quella della ripartizione del risparmio, per cui alla ESCO viene girato un 70-90% della bolletta energetica annua (shared saving). Sono comunque comuni casi in cui alla ESCO tocchi l'intera entità del risparmio conseguito, cui corrisponde il minimo tempo di riscatto dell'impianto da parte del beneficiario (first out), e contratti a garanzia dei risultati, che consistono in una forma di leasing in base alla quale all'utente viene garantito al termine del contratto un'entità dei risparmi pari almeno all'ammontare dell'investimento comprensivo di interessi.
I vantaggi di operare in uno schema di questo tipo per l'utente sono:
Ovviamente tali vantaggi si pagano in termini di una complessità contrattuale consistente e dalla necessità di predisporre capitolati dettagliati. Le clausole contrattuali devono servire a garantire l'utente da una parte, affinché l'intervento realizzato sia effettivamente energeticamente efficiente e tecnicamente valido, anche tenendo conto dell'andamento del mercato dei vettori energetici e delle tecnologie, e la ESCO dall'altra, in modo che riesca effettivamente a rientrare dei costi sostenuti ed a realizzare una certa quota di profitto.
I punti da considerare con attenzione riguardano pertanto i consumi energetici dell'utente ex-ante ed ex-post, il possibile andamento dei prezzi di elettricità, gas naturale ed altri combustibili, l'affidabilità delle fonti naturali nel caso degli impianti basati su fonti rinnovabili, la possibilità di prevedere adeguamenti dei corrispettivi dovuti in base all'andamento del mercato ed eventualmente dei risultati effettivamente conseguiti grazie all'intervento, la determinazione di eventuali penali, la stipula delle opportune garanzie ed assicurazioni sia dal punto di vista finanziario, sia da quello tecnico (dipendente in larga parte dall'esperienza e dei soggetti di cui si avvale la ESCO). La complessità del tutto dipende dalla maturità e standardizzazione dell'azione considerata.
Uno dei problemi degli interventi eseguiti dalle ESCO è come si debbano misurare i risparmi conseguiti. Delle buone norme di misura e verifica dei risultati non solo possono evitare controversie quando gli interventi siano stati realizzati, ma possono anche chiarire i possibili rischi, insiti negli interventi, per entrambe le parti. Una più precisa valutazione dei rischi può agevolare il reperimento dei capitali e ridurne i costi. Per questo è stato stilato l' International Performance Measurement and Verification Protocol.
La presenza all'interno della società beneficiaria di persone competenti riguardo al tipo di intervento proposto (l'energy manager, ad esempio), o la consulenza di opportune società esterne, permettono all'utente di meglio valutare i vantaggi energetici e quindi economici conseguibili, e di conseguenza l'offerta della ESCO. Affidarsi ciecamente ad una società di servizi energetici potrebbe infatti limitare il raggiungimento dei benefici possibili od addirittura vanificarlo.
Va sottolineato che allo stato attuale non esiste alcuna definizione di ESCO nel nostro paese. Il primo accenno ufficiale a questa denominazione, peraltro esistente all'estero ed in Italia ormai da decenni, si trova nei decreti ministeriali 24 aprile 2001 sull'efficienza energetica. Pertanto operano in tale campo soggetti molto diversi in termini di forma societaria, di dimensione e di attività svolte. La Regione Toscana ha siglato nel 2003 un accordo volontario con alcune società di servizi energetici fissando dei requisiti minimi.
Nel caso della Pubblica Amministrazione, la possibilità di ricorrere al finanziamento tramite terzi è stata introdotta dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, e dalla Legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Merloni - articoli 19-21), come modificata dalla Legge 18 novembre 1998 n. 415 (Merloni ter - articolo 11).
Per quanto riguarda i capitolati, da cui dipende buona parte dell'ottenimento delle soluzioni effettivamente migliori, si rimanda all'apposita sezione del sito web.
In definitiva il ricorso alle ESCO è sicuramente un'opportunità interessante e vantaggiosa in molti casi, sia per la Pubblica Amministrazione, sia per i privati, che richiede alcune accortezze al fine di conseguire i risultati ottimali. Si invita ad una lettura degli articoli e dei collegamenti sottoriportati per approfondimenti in materia.
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