Prima dell’entrata in vigore della soglia di idoneità a 100.000 kWh/anno, gli utenti caratterizzati da un consumo elettrico annuo superiore ad 1 GWh, ma inferiore alla soglia di idoneità precedente di 9 GWh, potevano accedere al mercato libero tramite l'adesione ad un consorzio.
Il Decreto Bersani fissò inizialmente l'ambito territoriale dei consorzi stessi coincidente con il territorio di un comune e dei comuni confinanti con esso, lasciando alle Regioni la possibilità di emanare apposite delibere per estenderne eventualmente l'area. In pratica la maggior parte di esse ha adottato provvedimenti in tal senso, il cui elenco è riportato nel sito dell'Autorità (vedere FAQ febbraio 2002). I tre requisiti necessari per accedere al mercato libero attraverso i consorzi erano:
La procedura per la costituzione di un consorzio prevede i passi seguenti:
Dal punto di vista del mercato, la creazione di un consorzio ha perso la sua originaria valenza di accesso all'idoneità ed ha ormai una motivazione fondamentale: la possibilità di accedere a condizioni più vantaggiose nell’acquisto dei vettori energetici e quella di attivare servizi energetici per i membri.
L’ottenimento di condizioni di acquisto più convenienti per l’energia elettrica può derivare da due fattori. Il primo consiste nell’appiattimento dei diagrammi di carico, che può nascere dalla giusta sinergia fra le aziende che compongono il consorzio ed evidenzia l’opportunità di includere nello stesso imprese che presentino consumi orari differenziati e/o differenziabili. Il secondo discende dalla dimensione del consorzio, che può trattare quantitativi di energia considerevoli e trattare quindi elevate quote di energia di importazione o CIP6. Il consorzio, tra l’altro, può gestire al meglio la ricerca dell’energia più conveniente sul mercato, avvalendosi di una struttura predisposta allo scopo e sollevando le singole aziende da tale compito.
Esiste inoltre la possibilità di scambi energetici (elettrici e/o termici) in presenza di aziende con eccesso di produzione (cogenerazione) e/o con la possibilità di regolare i carichi.
A tal fine è importante porre particolare cura nel predisporre un ufficio comune che studi attentamente (in modo diretto o avvalendosi di terzi) i diagrammi di carico delle aziende del consorzio, verificando la possibilità di poterli controllare introducendo nel consorzio imprese con possibilità di distacco temporaneo dei carichi o intervenendo sul processi di quelle già affiliate.
A seconda della dimensione del consorzio e delle imprese coinvolte, va poi considerata la possibilità di estendere i servizi offerti ai membri, includendo ad esempio studi di fattibilità di impianti di cogenerazione o di interventi miranti all’uso razionale dell’energia, che, specie nel caso di imprese con caratteristiche produttive simili, possono essere messi a punto con il distributore di elettricità (o gas) nell’ambito dei decreti sull’efficienza.
A conferma di ciò molti consorzi hanno iniziato ad includere nella loro offerta anche servizi energetici, eserciti direttamente o attraverso convenzioni con operatori di mercato.