La Certificazione energetica degli edifici, i D. Lgs. 192/05 e 311/06 e le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici

Il quadro legislativo

La riduzione dei consumi di energia e di emissioni sono gli obiettivi alla base della direttiva sulla certificazione energetica degli edifici. La certificazione energetica degli edifici introdotta dalla Direttiva 2002/91/CE deve essere intesa soprattutto come uno strumento di trasformazione del mercato immobiliare: attraverso un sistema simile a quello adottato con successo per gli elettrodomestici, mira a sensibilizzare gli utenti sugli aspetti energetici all'atto della scelta dell'immobile. Il processo dovrebbe inoltre portare ad una migliore conoscenza dei consumi energetici nei settori residenziale e terziario, che continuano a trainare la domanda di energia nel nostro Paese, consentendo al legislatore di intervenire con maggiore efficacia.
Già la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 contemplava aspetti di certificazione energetica edilizia, il cui recepimento attraverso apposito decreto attuativo è stato inutilmente atteso per anni.
Successivamente, il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 , (in particolare l'art. 30) aveva trasferito alle Regioni, alcune delle quali hanno adottato un proprio schema, le competenze amministrative sulla certificazione energetica degli edifici.
Il recepimento della Direttiva 2002/91/CE è avvenuto nel nostro Paese con il D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, che è stato corretto e integrato dal D. Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006. Per agevolare la lettura è disponibile il testo coordinato dei due provvedimenti.
La Finanziaria 2008 ha "ribadito" che, come già espresso dal Dlgs 192/05, dal 2009 il permesso di costruzione deve essere subordinato alla certificazione edilizia e che, per le nuove costruzioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della medesima.

Il D.L. 112/08, e la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica perequazione tributaria" ha cancellato l'obbligo di allegare la certificazione energetica agli atti di compravendita e locazione (abrogate anche le sanzioni). L'ultimo comma dell'articolo 35 abroga i commi 3 e 4 articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 (come modificati dal D.Lgs. 311/2006)che riguardavano l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica nel caso:

Rimane, comunque, l'obbligatorietà di produrre tale documento e consegnarlo al compratore o al locatario.

Le linee guida nazionali e le esperienze regionali e locali

Uno dei punti di debolezza dei decreti legislativi citati è rappresentato dalla previsione di vari decreti attuativi, cui si aggiunge la libera iniziativa delle Regioni.
L'uscita delle Linee Guida nazionali avvenuta con il D.M. 26 giugno 2009, consentirà di rendere operativo il dispositivo anche in assenza di provvedimenti Regionali. In precedenza, è stato emanato il D.P.R. 2 aprile 2009 n.59, regolamento di attuazione dell'art. 4, c. 1 lettere a) e b), del D. Lgs. 192/05, che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici.
L'ultimo disposto legislativo mancante per completare le linee guida alla certificazione è quello relativo ai soggetti certificatori. Ma già il D.Lgs. 115/08 nell'Allegato III definisce chi sono i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici .

La Direttiva 2002/91/CE non indica un procedimento unico per la certificazione, lasciando libertà di scelta ai paesi membri. Ciò, se da un lato permette di tenere conto delle peculiarità delle diverse aree nella predisposizione delle linee guida, dall'altro rende difficile trovare quell'uniformità che consentirebbe un confronto a livello comunitario (e forse anche nazionale) delle prestazioni degli edifici.
A tale proposito, è ormai opinione comune il considerare una certificazione semplificata che suddivida in classi di efficienza energetica gli immobili (simile a quella utilizzata per gli elettrodomestici) e che utilizzi un descrittore espresso in kWh/m2 anno come rapporto tra il fabbisogno annuo di energia e la superficie utile dell'unità immobiliare (per superficie utile si intende quella netta calpestabile di un edificio come riportata nelle definizioni dell'allegato A del D. Lgs. 311/06).
Può essere utile segnalare la partecipazione di alcuni paesi europei al progetto internazionale IMPACT (IMproving energy Performance Assessment and Certification schemes by Tests) il cui obiettivo è quello di collaudare dei sistemi di certificazione degli edifici per riuscire a determinare delle utili raccomandazioni nel campo della certificazione.

Esperienze italiane

Si citano di seguito alcune recenti esperienze italiane in tema di certificazione energetica degli edifici.
Il primo caso riguarda l'iniziativa della provincia autonoma di Bolzano, che ha istituito un sistema di certificazione energetica di tipo volontario che prevede l'assegnazione del marchio "CASACLIMA". Esso rappresenta il primo sistema di certificazione istituito in Italia, antecedentemente al D.Lgs. 192/05, che tiene però conto della qualità dell'involucro edilizio e non considera il tipo di impianto termico.

In seguito all'emanazione del D.Lgs. 192/05 e in attesa dei decreti attuativi molte Regioni, avvalendosi dei poteri concessi dalla riforma del Titolo V della Costituzione, hanno legiferato in materia energetica. Tra queste:

 

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Le regioni che invece hanno ad oggi pubblicato proprie linee guida sono:


Attestato di certificazione energetica

 

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Detrazioni 55%

La Finanziaria 2007 prevede ai commi 344-347 detrazioni del 55% in 3 anni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Tali detrazioni riguardano interventi che comportino la riduzione del fabbisogno per la climatizzazione invernale (344), interventi su strutture opache orizzontali e verticali e infissi (345), l'installazione di impianti solari termici (346) e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (347). La Finanziaria 2008 ha esteso la detrazione alle spese sostenute fino al 2010 e alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (art.1, c.286) e ha introdotto la possibilità di scelta del periodo di detrazione compreso tra 3 e 10 anni. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo (art. 29 c. 6).
Il D.L. 185/08, convertito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009 n.2, e la legge 23 luglio 2009 n. 99 hanno ulteriormente modificato il meccanismo.
Dal 1 gennaio 2010, come stabilito dal D.M. 26 gennaio 2010, sono entrati in vigore nuovi valori di trasmittanza termica di porte, finestre, ecc. oltre a nuovi requisiti tecnici che riguardano anche gli edifici nei quali si sostituiscono gli impianti di climatizzazione invernale con impianti termici alimentati a biomasse.
Le disposizioni attuative sono contenute nei:

Sul sito Efficienza Energetica predisposto dall'ENEA sono presenti le faq e l'applicazione web per compilare e inviare on-line la documentazione necessaria per fruire della detrazione.




Provvedimenti principali


Link utili


Provvedimenti, documenti e link utili sulla detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici

disposti legislativi

Agenzia delle Entrate

....e la detrazione IRPEF del 36% per lavori di recupero del patrimonio edilizio:

ENEA Efficienza Energetica

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