FAQ relative all'attuazione del DPR 412/93 e del D.LGS. 192/05
Sono qui riportate in ordine cronologico alcune domande ricorrenti riguardanti gli adempimenti previsti dalla normativa relativi agli impianti termici ed ai controlli degli stessi da parte degli EELL. Questa rubrica è curata dall'ing. Alfredo Marrocchelli dell'ENEA che si è occupato della tematica sin dagli esordi. Si precisa comunque che si tratta di interpretazioni della normativa che non hanno forza di legge.
Chi volesse formulare nuovi quesiti può inviare una mail all'indirizzo faq@fire-italia.it, tenendo presente che verranno prese in considerazione per le risposte esclusivamente le domande che riportino indicate le generalità del richiedente e la sua occupazione lavorativa.
Radiatori individuali a gas
Ottobre 2007
Un lettore di Milano mi chiede spiegazioni sulle regole di installazione per i radiatori individuali a gas; le domande riguardano le norme tecniche cui riferirsi, le regole per l’installazione, quando tali radiatori siano da considerare un impianto termico e se si debba tenere conto dello scaldabagno elettrico nel calcolo della potenza totale presente nel singolo appartamento.
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Parte delle risposte, ancora valide, sono già riportate in un intervento del Maggio 2006, al quale rinvio il lettore.
Integro, comunque, le informazioni con le seguenti precisazioni.
1. Nel D. Lgs. 192/05 e s.m. gli apparecchi cui ci riferiamo sono indicati come radiatori individuali; una definizione più precisa è apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas.
2. i radiatori individuali, nel D. Lgs. 192 e s.m. (Allegato A, comma 12), non sono considerati impianti termici … purché la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare sia inferiore a 15 kW.
3. I costruttori di tali apparecchi fanno riferimento, principalmente, alle norme UNI EN 437, UNI EN 1266 e UNI EN 613.
4. L’installatore deve fare riferimento, fondamentalmente, alle disposizioni della Legge 46/90, della Legge 1083/71 e del D. Lgs. 192/05 e s.m., alle indicazioni del costruttore degli apparecchi ed alle regole di installazione delle norme tecniche UNI 7129 e UNI 7131.
5. Per quanto riguarda la posizione dei terminali di scarico fumi, per apparecchi a tiraggio naturale, valgono le indicazioni del pr. 4.3.4.3 della UNI 7129; tali indicazioni però sono obbligatorie solo se la potenza termica del focolare del singolo apparecchio è maggiore o uguale a 4 kW; negli altri casi (che sono i più frequenti) si suggerisce, comunque, di fare riferimento a tali distanze minime.
6. Per quanto riguarda la posizione dei terminali di scarico fumi, per apparecchi a tiraggio forzato, valgono le indicazioni del pr. 4.4.2.3 della UNI 7129; tali indicazioni anche stavolta sono obbligatorie solo se la potenza termica del focolare del singolo apparecchio è maggiore o uguale a 4 kW; negli altri casi (che sono i più frequenti) si suggerisce, comunque, di fare riferimento a tali distanze minime.
7. È evidente che nel calcolare la potenza termica del focolare non si deve sommare, alle potenze dei radiatori individuali a gas presenti, la potenza dello scaldabagno elettrico eventualmente presente; lo scaldabagno elettrico, infatti, non è una macchina termica, non brucia combustibile e non ha una potenza termica del focolare di targa perché non esiste … il focolare!
In conclusione, è possibile installare con scarico a parete i radiatori a gas individuali, più radiatori a gas individuali sono da assimilare ad un impianto termico (e quindi ricadono nelle regole degli impianti di riscaldamento) solo se la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi (al servizio della singola unità immobiliare) sia maggiore o uguale a 15 kW.
L’installatore dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità di quanto realizzato e l’utilizzatore dovrà eseguire la manutenzione periodica secondo quanto indicato dal costruttore nei manuali degli apparecchi.
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Interventi di controllo ed eventuale manutenzione
Settembre 2006
Ho sostituito la vecchia caldaia autonoma con una nuova ecologica, di tipo C stagna, alimentata a metano. Ho la dichiarazione di conformità e l’installatore ha eseguito la prima verifica del rendimento di combustione. Con quale cadenza dovrò fare eseguire, in futuro, gli interventi di manutenzione? Ogni anno oppure ogni quattro anni? Lo stesso organismo tecnico cui l’ente locale ha delegato il compito di eseguire gli accertamenti degli impianti termici non ha saputo rispondermi. Può darmi lei una risposta?
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Domanda semplice e chiara cui il confuso D. Lgs.192/2005 mi costringe a dare una risposta complicata.
Per rispondere alla sua domanda assumo che:
*) la nuova caldaia sia stata installata dopo l’8 ottobre 2005;
**) che l’installatore (come accade quasi sempre) non le abbia consegnato alcun manuale scritto contenente istruzioni specifiche di controllo e manutenzione, ai fini sia della sicurezza sia del risparmio energetico, adattate al suo impianto termico (uso la parola impianto a ragione, perché tale manuale dovrebbe riguardare la caldaia, il camino o i condotti fumari, l’impianto del gas, il sistema di regolazione e controllo, i radiatori, le tubazioni e gli isolanti, le pompe, etc.);
***) che nella sua provincia e nella Regione Friuli non sia già in vigore un provvedimento locale che regola autonomamente questa materia rispetto alle indicazioni nazionali del D. Lgs. 192/2005.
In tali ipotesi il controllo e l’eventuale manutenzione ai fini del risparmio energetico e della salvaguardia dell’ambiente (ma non ai fini della sicurezza dell’impianto) dovranno essere programmate almeno ogni quattro anni (ma solo fino a quando la caldaia avrà meno di otto anni di servizio; dopo tale periodo di otto anni la periodicità degli interventi diventerà pari a due anni).
Se vuole approfondire questo argomento le suggerisco di consultare direttamente il D. Lgs. 192/2005 e la circolare del 23 maggio 2006, a firma del Prof. S. Garribba del MSE (Ministero dello Sviluppo Economico), cliccando sul link seguente:
Circolare MSE su chiarimenti e precisazioni riguardo alle modalità applicative del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192
Chiudo con alcune osservazioni personali:
*) la normativa è diventata così ingarbugliata che spesso neppure gli organismi tecnici degli enti locali sono oggi in grado di dare risposte chiare ai cittadini;
**) la citata circolare del MSE dapprima, a pagina 1, pr. 2, afferma che “ … la presente circolare non può, né intende, dare un’interpretazione autentica delle norme … ha un intento esplicativo e si propone di aiutare … ad interpretare le norme emanate ai fini della loro applicazione, senza peraltro vincolare altre amministrazioni che … possono avvalersi o meno di quanto qui di seguito esposto” e successivamente, a pagina 10, ultime due righe, afferma “ La presente circolare … ha valore dalla data di pubblicazione”. Valore in che senso trattandosi, in pratica, di una serie di opinioni e suggerimenti, per giunta non vincolanti?
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Definizione impianto termico
Maggio 2006
Una gentile lettrice pugliese mi chiede se sia corretto che l´ente locale intenda controllare, nella sua abitazione, ai sensi del DPR 412/93, un sistema di riscaldamento costituito da quattro radiatori individuali a gas, con potenza termica del focolare totale pari a 12 kW.
(L´acqua calda è prodotta tramite scaldabagno elettrico)
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No, secondo me non è corretto.
E´ probabile che ci sia un errore nel catasto impianti che utilizza l´ufficio tecnico dell´ente locale; forse, nel catasto, è indicata (erroneamente) una potenza del focolare totale superiore a 15 kW.
I riferimenti per comprendere bene la questione sono le due definizioni di impianto termico presenti nel vecchio DPR 412/93 e nel nuovo D. Lgs. 192/05.
Secondo il DPR 412 i radiatori individuali a gas non sono da considerare impianti termici e quindi non sono da sottoporre alle verifiche previste dal DPR 412.
Secondo il D. Lgs. 192/05, in vigore dall´8 ottobre 2005, se la potenza totale del focolare è superiore a 15 kW essi rientrano invece tra gli impianti termici.
Nel caso della lettrice pugliese, sia che si adotti la definizione del DPR 412 sia che si adotti la definizione del D. Lgs. 192, i suoi radiatori a gas non sono da considerare impianto termico (12 kW è minore di 15 kW!) e non devono, dunque, rientrare, tra gli impianti da sottoporre a verifiche.
Ma la lettrice ha, comunque, l´obbligo di fare eseguire la manutenzione degli apparecchi, secondo le indicazioni del costruttore e riportate nei libretti di uso e manutenzione.
P.S.: Nella mia risposta assumo che non ci siano leggi regionali, in Puglia, che dispongano, per la definizione di impianto termico, diversamente dalle leggi nazionali.
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Foro per l'analisi fumi
Maggio 2006
Da una gentile verificatrice DPR 412/93, che opera in Lombardia, ricevo il seguente quesito: se un generatore di calore per riscaldamento non ha il foro per il prelievo dei fumi, e tale foro non è previsto dal costruttore dell'apparecchio (che ha potenza inferiore a 35 kW, è di tipo C, alimentato a gas e fu installato nel 1983) può essere mantenuto in servizio senza che né il manutentore né il verificatore possano controllare il rendimento di combustione?
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Secondo me la risposta è no.
In questo caso o si eseguono i fori per i prelievi dell'aria comburente e dei fumi o si cambia la caldaia.
E' un vecchio problema che si ripresenta periodicamente. In passato alcune caldaia furono installate senza rispettare le indicazioni (obbligatorie e di sicurezza) della UNI 7129 del 1972 e della UNI 7129 del 1992. Tali norme prevedevano, per esempio, un tratto verticale di altezza pari, rispettivamente, a tre e due volte il diametro del canale da fumo.
Il problema può essere complicato dal fatto che il costruttore dell'apparecchio nel frattempo può avere chiuso l'attività, dal fatto che il costruttore può rifiutarsi di comunicare i dettagli tecnici per eseguire i fori in caldaie ormai fuori produzione da decenni, dal fatto che lo scarico negli apparecchi di tipo C è fornito dallo stesso costruttore della caldaia, dal fatto che i manutentori non vogliano assumersi responsabilità e risolvere loro il problema.
In ogni caso ritengo che o si rende possibile la misurazione del rendimento di combustione o si sostituisce la caldaia: è questa la conseguenza delle indicazioni che si ricavano sia dal DPR 412/93 sia dalla UNI 10389.
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Sostituzione generatore autonomo, a gas, tipo B
Febbraio 2006
Un installatore di Roma mi pone una domanda molto semplice: ma quali regole devo rispettare se un committente mi chiede di sostituire una vecchia caldaia a gas autonoma, per riscaldamento ed ACS, di tipo atmosferico, con scarico in canna fumaria collettiva?
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Come tutte le domande semplici (ed intelligenti) la risposta è, purtroppo, complicata.
Complicata, in particolare, perché entrano in gioco le nuove disposizioni del D. Lgs. 192/2005 che ora regola questa materia e tale decreto è quanto di peggio sia mai stato pubblicato, nel campo della legislazione energetica, sia per la sua incomprensibilità sia per l’irrazionalità di molte delle sue disposizioni.
Cerchiamo di spiegare la situazione: la sostituzione del generatore è, per il D. Lgs. 192, una ristrutturazione di un edificio esistente, come riporta l’art. 3, comma 2, alinea c, numero 3.
E qui suppongo che il nostro installatore stia già pensando che Marrocchelli è diventato matto: ma come, cambio una vecchia caldaia autonoma a gas in un appartamento di un condominio e questo si chiama ristrutturare l’edificio? Ma questo è quello che dice la legge.
A questo punto saltiamo all’Allegato I, del D. Lgs. 192, che regola, fra l’altro, la sostituzione delle caldaie. La sostituzione di un generatore di calore (comma 4) si può eseguire rispettando quattro vincoli dei quali a noi interessano, nel caso di potenze termiche del focolare minori di 35 kW, solo i primi tre:
1. si installa un generatore a tre o quattro stelle;
2. la temperatura media del fluido termovettore sia non superiore a 60 °C;
3. siano presenti dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali.
E qui il nostro installatore cade (giustamente) nello sconforto più profondo: infatti, è difficile trovare una caldaia atmosferica di tipo B a tre stelle, è difficile (forse impossibile) che una tale caldaia sia compatibile con l’esistente canna fumaria collettiva, non è possibile assicurare il riscaldamento della casa se la temperatura media è minore di 60 °C perché i vecchi impianti erano, verosimilmente, progettati per temperatura di mandata 80 °C e Delta T = 10 °C con Tmedia di 75°C, non è prevedibile che siano presenti valvole termostatiche in tutti i locali.
E, inoltre, se per risolvere il problema installo una nuova caldaia a tre stelle, se installo un nuovo camino singolo, se installo le valvole termostatiche in tutti i locali, se sostituisco o modifico tutti i radiatori per aumentarne la potenza nominale (vista la più bassa T media dell’acqua) può l’insieme di tutte queste attività chiamarsi sostituzione del generatore? E quanto costa al povero utente questa sostituzione di caldaia?
Ma ci sarà anche un’altra strada per sostituire un generatore di calore secondo il D. Lgs. 192? Sì, ed è spiegata nella seconda parte del comma 4, dell’Allegato I.
In questo caso si devono rispettare sia le indicazioni del vecchio art. 5 del DPR 412/93 (minimo rendimento di produzione) sia il nuovo calcolo del fabbisogno energetico annuo di energia primaria per climatizzazione invernale: peccato che in pratica, per i vecchi edifici, se non si fa progettazione creativa non è possibile rispettare questo secondo limite.
Per dare un ulteriore contributo al nostro lettore potremmo dirgli di consultare il sito ufficiale del Comune di Roma e vedere come gli uffici, che si occupano di impianti di riscaldamento, suggeriscono di comportarsi ai tecnici ed ai cittadini: peccato che a cinque mesi dall’entrata in vigore del D. Lgs. 192, siano ancora indicati, come riferimenti solo il DPR 412 (il D. Lgs. 192 non compare proprio da nessuna parte) ed i decreti ministeriali che, nel frattempo, sono stati abrogati.
Una soluzione ragionevole per il nostro installatore non c’è; se si rispetta la legge non si rispetta il buon senso e la termotecnica; se si rispetta la legge il committente deve sostenere spese altissime e, più verosimilmente, cambierà l’installatore invece della caldaia.
E allora si può solo pensare di rivolgersi ad un progettista che faccia i salti mortali per dichiarare che sono rispettati i vincoli del D. Lgs. 192 cercando di minimizzare i costi degli interventi necessari (per esempio, coibentazione pareti, doppi vetri, valvole termostatiche) oppure che dichiari l’impossibilità tecnico/economica, nel caso specifico, delle scelte imposte dal D. Lgs. 192 e si assuma la responsabilità di soluzioni progettuali diverse.
Quanto illustrato mi permette di elencare alcuni primi effetti concreti dell’applicazione del D. Lgs. 192:
· gli enti locali non sanno come fare per applicare il D. Lgs. 192 e, quindi, lasciano le vecchie procedure del DPR 412 sui loro siti Internet;
· gli utilizzatori, pur di non incappare in queste regole assurde, cercheranno di tenere in piedi anche le più vecchie ed obsolete caldaie ricorrendo alle riparazioni invece che alle sostituzioni;
· i progettisti saranno spinti verso forme di progettazione creativa;
· i costruttori avranno il problema di convertire o dismettere le attuali linee di produzione di caldaie ad una o due stelle e di vendere i materiali presenti in magazzino;
· gli installatori seri sono stati messi all’angolo;
· che lavora in nero sarà felice e vedrà aumentare il fatturato.
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Compiti del verificatore DPR 412/93
Gennaio 2006
Da un verificatore che opera nella regione Veneto, e che ha ottenuto l’attestato ENEA di essere in grado di accertare lo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici ai sensi del DPR 412/93, riceviamo una richiesta di parere su cosa sia lecito o doveroso controllare in occasione dell’esecuzione delle verifiche.
Il problema nasce dai limiti che l’ente locale intende imporre, al verificatore, su che cosa deve essere controllato e su che cosa non debba essere controllato. In particolare, l’amministrazione chiede al tecnico di non controllare l’apertura di ventilazione ed il sistema di scarico dei prodotti della combustione, del piano cottura a gas, nel caso che questo non si trovi nello stesso locale della caldaia da sottoporre a verifica.
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La questione posta dal lettore non chiarisce in quale ambito si svolga la sua attività di verifica e con quale qualifica: in particolare il lettore cita sia la sua esperienza come verificatore DPR 412 sia la sicurezza dell’impianto gas con riferimento al DPR 447/91 provvedimento questo che riguarda, invece, la sicurezza degli impianti e la legge 46/90.
Per formulare una risposta coerente assumo che si sia nelle seguenti ipotesi:
1. l’ente locale ha incaricato il nostro lettore di eseguire le verifiche periodiche previste dal DPR 412/93;
2. il nostro lettore è un professionista (per esempio un perito industriale o un ingegnere iscritto, rispettivamente, al Collegio dei periti o all’Albo degli ingegneri) che ha ricevuto un incarico professionale dall’ente locale;
3. la verifica da eseguire riguarda i controlli biennali previsti dal DPR 412/93 (e, per ora, lasciamo stare il confuso D. Lgs. 192/05);
4. la verifica non ha nulla a che vedere con i controlli previsti dalla Legge 46/90 e relativi regolamenti e decreti applicativi.
In questi casi la mia esperienza mi suggerisce che, spesso, entrambi i soggetti, sia l’ente locale sia il verificatore, giocano a fare i furbi.
L’ente locale, che deve chiedere ai cittadini di pagare il costo dei controlli previsti dal DPR 412, cerca di ammansire i cittadini, adirati per i costi dell’operazione, spiegando loro che tali controlli sono di eccezionale qualità ed importanza e riguardano la sicurezza degli impianti, il rispetto dell’ambiente ed anche il risparmio energetico.
In più, spesso, se si tratta di comuni, gli enti locali hanno anche la coscienza sporca perché non hanno quasi mai eseguito le verifiche sulla sicurezza, Legge 46/90, obbligatorie anch’esse per legge da molti anni e più importanti di quelle del DPR 412. Ora il verificatore DPR 412 è un soggetto ideale sul quale scaricare queste inadempienze delle amministrazioni, sperando che sia lui a cavare tutte le castagne dal fuoco.
Ma in tal modo, gli enti locali, si mettono anche nei pasticci perché un tale tipo di controllo richiede alte professionalità, tipicamente professionisti iscritti agli elenchi presso la Camera di Commercio ai sensi della Legge 46/90, tempi di esecuzione più lunghi, e soprattutto una seria responsabilità personale del verificatore e quindi costi e, parcelle, molto più elevati. Inoltre tutti i problemi che con tali più approfonditi controlli vengono segnalati all’amministrazione diventano tutti casi da affrontare e risolvere e nuovo lavoro, e contenzioso, per le già scarse risorse dell’amministrazione. Quello che parte quindi come un tentativo di risparmiare risorse rischia allora di trasformarsi in un aumento dei costi. È un cane che si morde la coda.
Sull’altro fronte, il verificatore DPR 412, che dovrebbe limitarsi agli aspetti di risparmio energetico si allarga, sperando in più interessanti incarichi professionali da parte dell’amministrazione.
La logica vorrebbe che il verificatore del DPR 412 si limitasse a controllare solo quanto è previsto dal 412, dalla norma tecnica UNI 10389 e, eventualmente, quanto è previsto nel contratto che ha firmato con l’amministrazione (se un tale contratto o disciplinare di incarico esiste, e lo si è firmato, lo si deve anche rispettare).
Ricordiamo anche che il verificatore DPR 412/93 opera come incaricato di pubblico servizio (e in taluni casi come pubblico ufficiale) ed ha, quindi, il dovere di informare l’autorità competente (per esempio il Sindaco, l’Amministrazione locale, i Vigili del fuoco e la ASL) nel caso riscontrasse, ad esempio, il mancato rispetto della Legge 1083/71 e/o situazioni di immediato e grave pericolo.
Traduciamo in due esempi comprensibili:
· il verificatore di impianti DPR 412 non dovrebbe chiedere di controllare altri impianti o altre apparecchiature che non riguardano l’impianto di riscaldamento (o di ACS) oggetto della sua verifica (per esempio, non può spostare una cucina a gas per controllare la scadenza del tubo di gomma del gas o chiedere di accedere ad altre stanze dove immagina ci siano altre apparecchiature);
· se, però, nel verificare l’impianto di riscaldamento vede macroscopici problemi di altri impianti o apparecchi ha il dovere di segnalarlo all’amministrazione o, in casi estremi, direttamente all’autorità competente (per esempio, se per accedere al locale dove è installata la caldaia da controllare deve attraversare un locale cucina e vi vede installato un tubo flessibile, del tipo per innaffiare il giardino e privo di fascette metalliche, che invece collega il rubinetto del gas all’apparecchio di cottura, allora deve segnalarlo nel suo rapporto).
Questa, a mio parere, la teoria che può fornire utili suggerimenti a chi legge.
Nel caso specifico, sulla base della richiesta e nelle ipotesi da me formulate, credo che abbia ragione l’amministrazione e torto il verificatore.
La pratica poi dipende soprattutto dalla professionalità del singolo tecnico verificatore, che è in campo ed è l’unico che sa come stanno le cose veramente, e che deve affrontare la dura realtà, guidato dalla sua intelligenza, dalla sua autonomia e dal suo buon senso.
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Consigli su sostituzione caldaia
Settembre 2005
Un lettore ci chiede un parere sulla scelta di sostituire una caldaia (in un fabbricato di circa 160 m2, con dieci radiatori in acciaio) utilizzando un modello a camera stagna o una caldaia a condensazione. Quali i vantaggi e quali gli svantaggi?
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Più i metodi di progettazione diventano sofisticati, più le leggi diventano articolate e precise su tutti gli aspetti energetici e di progettazione degli impianti di riscaldamento, più frequenti diventano le richieste, dei non addetti ai lavori, di avere un parere tecnico qualificato sulla base, per esempio in questo caso, della conoscenza della sola superficie in pianta del fabbricato.
Non è nè serio nè tecnicamente possibile rispondere a queste domande. Se qualcuno lo fa è perchè risponde a caso, dicendo la prima cosa che gli passa per la mente.
Consigliare come ristrutturare un impianto di riscaldamento e quali componenti scegliere implica una seria attività di progettazione da parte di un bravo perito industriale o di un bravo ingegnere; implica la conoscenza delle caratteristiche del sistema edificio impianto; implica conoscere la località in cui è situato l´edificio e le esigenze degli utilizzatori; implica avere un´idea delle risorse finanziarie disponibili per la installazione dell´impianto.
P.S.: nella domanda del nostro lettore sembra che la caldaia o sia a camera stagna o sia a condensazione ma, in verità, esistono anche caldaie a camera stagna a condensazione.
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Conduttori e manutenzione degli impianti di riscaldamento
Settembre 2005
Un nostro lettore, in possesso di patente di 2° grado per la conduzione di GV e di patente di 1° e 2° grado per la conduzione di impianti termici, ci chiede se può eseguire la manutenzione e compilare il Libretto di centrale per un impianto di un ente per il quale egli svolge attività di consulenza professionale.
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La risposta è no; non può nè eseguire la manutenzione nè compilare il Libretto di centrale.
La mia risposta negativa fa riferimento alle seguenti ipotesi:
- che il lettore sia un perito industriale iscritto al Collegio dei PI e svolga l´attività di consulenza per l´ente in questione nella sua veste di libero professionista;
- che l´impianto cui si riferisce sia un impianto termico destinato al riscaldamento.
In estrema sintesi, infatti, la manutenzione sia ordinaria sia straordinaria degli impianti di riscaldamento (in forza sia delle disposizioni della Legge 46/90 sia delle disposizioni del DPR 412/93) è riservata alle ditte o imprese iscritte alla CCIAA o all´Albo artigiani ai sensi della Legge 46/90.
Non è consentito, invece, ai liberi professionisti svolgere direttamente tali attività.
In quanto al libretto di centrale esso deve essere compilato, secondo le schede interessate, dall´installatore, dal responsabile dell´impianto, dal manutentore, dal verificatore pubblico o dall´eventuale terzo responsabile: la figura del consulente non coincide (normalmente) con nessuna di queste figure.
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Autocertificazione e impianti di nuova installazione
Maggio 2005
Da una gentile lettrice, che svolge il ruolo di Direttore Tecnico di una società che si occupa di verifiche DPR 412/93 per conto di un comune dell’Italia centrale, riceviamo la seguente richiesta di informazioni.
Nell’ipotesi che:
· sia attivata dall’ente locale una campagna di autocertificazione per l’anno 2005;
· le verifiche in campo siano programmate per il biennio 2006-2007;
· sia possibile aderire all'autocertificazione presentando l'allegato H;
si pongono le due questioni seguenti.
È ragionevole, nel corso del biennio di verifica 2006-2007, verificare un
impianto nuovo, cioè installato successivamente o durante il periodo di
autocertificazione, indipendentemente dagli aspetti economici legati allo
svolgimento del servizio ?
È ragionevole chiedere a coloro che hanno installato un nuovo impianto
durante il periodo di autocertificazione di aderire all'iniziativa e
chiedere di far compilare dal loro manutentore una dichiarazione secondo il
modello H ?
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Risposta : no e no.
Le domande poste riguardano aspetti organizzativi ed amministrativi che devono essere affrontati e risolti dall’ente locale responsabile dei controlli DPR 412/93. Il parere che qui si esprime ha, quindi, solo la validità di una ragionevole opinione sull’argomento.
Ricordiamo che il DPR 412/93, modificato dal DPR 551/99, ha previsto un compito di coordinamento ed assistenza per gli enti locali da parte delle regioni; in pratica tale coordinamento ed assistenza delle regioni si è concretizzato, in molti casi, in provvedimenti regionali di indirizzo o linee guida per la verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici.
Esempi di tali provvedimenti sono le Linee guida elaborate dalla Regione Lombardia (2003) e l’Atto di indirizzo e di coordinamento sullo stato di manutenzione degli impianti termici nella Regione Lazio (2005).
(La lettrice dovrebbe, quindi, anche documentarsi se la sua regione, l’Abruzzo, abbia approvato un provvedimenti di indirizzo o delle linee guida per la verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici.)
Per l’installazione o ristrutturazione di un nuovo impianto di riscaldamento autonomo, con potenza minore di 35 kW, l’ente locale (comune) dovrebbe ricevere dal proprietario e/o dall’installatore:
· la DIA per autorizzare i lavori di installazione;
· la Relazione tecnica Legge 10/91;
· la copia della dichiarazione di conformità;
· la scheda identificativa dell’impianto;
· l’eventuale comunicazione della nomina del terzo responsabile.
A chi scrive appare del tutto superfluo che, oltre a tutto quanto sopra riportato, si debba chiedere, in casi come questo, anche di sottoporre a verifica DPR 412 l’impianto e/o di inviare un allegato H. (Meglio sarebbe, se proprio si avessero risorse da impiegare, effettuare le verifiche previste dalla Legge 46/90 sulla corretta installazione e sulle norme di sicurezza: ma qui, per questo tipo di verifiche legate alla sicurezza, non c’entrano niente i verificatori DPR 412/93.)
L’allegato H, che attesta l’avvenuta esecuzione del controllo ed eventuale manutenzione, non ha senso tecnico prima che scatti davvero l’obbligo di eseguire la manutenzione: un impianto di nuova installazione (con Pfoc < 35 kW) dovrà essere sottoposto a manutenzione un anno dopo l’installazione e all’analisi di combustione due anni dopo l’installazione (fermo restando l’obbligo, previsto dalla legge, della iniziale verifica di rendimento di combustione, all’atto dell’installazione).
A riprova della ragionevolezza di quanto affermo posso citare che sia le Linee guida Regione Lombardia (2003) sia l’Atto di indirizzo e di coordinamento sullo stato di manutenzione degli impianti termici nella Regione Lazio (2005) prevedono che
… gli impianti di nuova installazione o quelli ristrutturati non sono soggetti a verifica nei 12 mesi successivi alla data della prima accensione da parte dell’installatore.
Per completezza desidero ricordare che ritengo più utile e rispettoso delle indicazioni delle leggi (invece di preoccuparsi degli impianti nuovi o ristrutturati) dedicare risorse e verificatori al controllo di coloro che non inviano alcuna autocertificazione, non risultano al catasto impianti, non hanno mai trasmesso una dichiarazione di conformità o una scheda identificativa dell’impianto e gestiscono i loro impianti al di fuori di tutte le norme.
E che non sono pochi.
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Libretto di centrale
Gennaio 2005
Vorrei sottoporle un quesito che riguarda la compilazione dei Libretti di Centrale.
La situazione è la seguente: in una centrale termica alla prima installazione era presente un solo generatore di calore, ed è stato redatto il relativo Libretto di Centrale.
Successivamente è stato aggiunto un secondo generatore.
Come ci si deve comportare riguardo la compilazione del Libretto di Centrale?
L'idea è che il nuovo generatore debba essere inserito nella scheda 6, nella seconda riga, in modo che non risulti nessuna correlazione tra i due generatori presenti.
Secondo lei è corretta come interpretazione o occorre comportarsi in maniera differente?
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No. Non credo che sia una interpretazione condivisibile; vediamo perché.
Il DPR 412, all'art. 11 commi 9 e 11, affronta la questione e prevede che il libretto sia compilato inizialmente in caso di nuova installazione, di ristrutturazione e, per i soli impianti autonomi, anche in caso di sostituzione del generatore di calore.
Non si fa riferimento al caso da lei prospettato di aggiunta, in una centrale termica già esistente, di un secondo generatore.
A mio parere, tuttavia, l'aggiunta di un secondo generatore obbliga certamente alla compilazione di un nuovo libretto di centrale; tale operazione (l'aggiunta di un secondo generatore) è, infatti, molto più impegnativa e significativa della semplice sostituzione di un generatore già esistente.
Inoltre l'aggiunta di un secondo generatore, in una centrale termica esistente, implica la obbligatoria esecuzione di progetti, verifiche e adempimenti importanti quali:
1) la presentazione di un nuovo progetto dei dispositivi di sicurezza all'ISPESL (DM 1/12/1975);
2) la verifica della rispondenza alla normativa antincendio della centrale termica modificata e la presentazione di una nuova pratica ai VV.F.; per esempio, può implicare la necessità di dover adeguare la resistenza REI delle pareti e delle strutture (si pensi al caso in cui la nuova potenza termica complessiva diventa superiore a 116 kW), la necessità di modificare le aperture di ventilazione, la necessità di adeguare l'impianto interno del gas e l'impianto elettrico;
3)la progettazione ed installazione di un nuovo camino al servizio del nuovo generatore;
4)l'invio all'ente locale responsabile dei controlli di una nuova scheda identificativa dell'impianto (con l'effettivo numero dei generatori installati, i nomi dei progettisti degli impianti, i nomi degli installatori, etc).
Ulteriori adempimenti possono essere necessari quando il nuovo generatore serva un nuovo circuito di riscaldamento; in tal caso siamo, in pratica, in presenza di un nuovo impianto di riscaldamento (e quindi è necessaria anche la Relazione tecnica Legge 10/91 completa, nuove pompe e circuito idraulico in centrale termica, nuovi sistemi di regolazione e controllo).
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Libretto di impianto e Allegato H
Luglio 2004
Dalla Puglia un tecnico manutentore scrive alla FIRE dicendo che:
1. Ha molti dubbi nel compilare il libretto di impianto e il modello H.
2. Ha da poco acquistato un analizzatore di combustione ma la nuova apparecchiatura non gli crea alcun problema, mentre non sa cosa deve fare quando non esiste il progetto dell’impianto termico che ha in manutenzione e quando manca la dichiarazione di conformità.
3. E i tubi flessibili per lo scarico fumi delle caldaie di tipo B sono a norma?
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Quesito 1.
Il Libretto di impianto e l’Allegato H sono, ormai, una parte dei nuovi ferri del mestiere di tutti i manutentori di piccoli impianti di riscaldamento a gas. Quanto va scritto in essi deve documentare il lavoro svolto: se il lavoro di controllo e di manutenzione dell’impianto è correttamente eseguito diventa banale la compilazione sia del Libretto di impianto sia dell’Allegato H.
Chi volesse approfondire gli aspetti tecnici della manutenzione deve studiare le norme tecniche (per esempio le UNI 7129 e UNI 10436), leggere un buon libro o manuale sull’argomento e frequentare uno dei corsi e/o seminari di aggiornamento che le associazioni di categoria organizzano per i loro associati. Le indicazioni dei costruttori degli apparecchi sono, evidentemente, anch’esse di importanza fondamentale.
Quesito 2.
La mancanza del progetto dell’impianto e/o della dichiarazione di conformità va segnalata, in forma scritta, nelle RACCOMANDAZIONI o nelle PRESCRIZIONI da riportare nell’Allegato H (e che l'utilizzatore dell'impianto deve firmare per presa visione).
Suggerisco di segnalare tali mancanze nelle raccomandazioni quando l’impianto, a giudizio del manutentore, possa funzionare senza pericoli, nelle prescrizioni quando il manutentore ritenga, invece, che l’impianto sia pericoloso e quindi da non utilizzare.
Ricordo che la responsabilità dell’eventuale mancanza, sia del progetto dell’impianto sia della dichiarazione di conformità, è del proprietario e non del manutentore.
Quanto al fatto che i moderni analizzatori fumi non creino problemi questo è senz’altro vero (sono, infatti, ottime apparecchiature molto versatili ed efficaci) ma attenzione a capire davvero il significato di tutti i numeri che escono sul visore dell’analizzatore o sulla stampata dei risultati.
Se lei ha compreso bene quello che le dice l’analizzatore fumi allora non avrà alcun problema a compilare correttamente la scheda n. 7 del nuovo libretto di impianto. Chi invece avesse delle difficoltà a compilare tale scheda non incolpi il nuovo libretto di impianto ma, invece, ripassi la combustione e il significato dell’analisi fumi.
Ricordo anche che la norma tecnica (fondamentale) che regola la materia è la UNI 10389.
Nota: qualche volta la mancanza del progetto e/o della dichiarazione di conformità può anche essere dovuta al loro smarrimento e non alla mancata compilazione di tali documenti.
Quesito 3.
Il riferimento tecnico sono, principalmente, le regole fissate dalla UNI 7129 al paragrafo "Scarico dei prodotti della combustione". Il problema va però inquadrato meglio: la norma, infatti, dispone diversamente per le caldaie di tipo B a tiraggio naturale e per le caldaie di tipo B a tiraggio forzato. Per esempio, il canale da fumo delle caldaie di tipo B a tiraggio forzato non può essere di tubo corrugato ( e forse è a questo aspetto che si riferisce il nostro interlocutore).
Per approfondimenti le consiglio un’attenta lettura della norma.
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Rapporto di controllo e manutenzione
Dicembre 2003
Sono un manutentore e vorrei sapere dove si può trovare la modulistica per il rapporto di controllo per centrali termiche.
Il rapporto di controllo va compilato ogni volta che si fa la manutenzione in una centrale termica?
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L´obbligo, per il manutentore, di redigere e sottoscrivere, sempre, un rapporto di controllo e manutenzione è previsto all´articolo 11, comma 4 bis, del DPR 412/93, modificato dal DPR 551/99.
Tale rapporto dovrà anche essere firmato dal responsabile dell´impianto (il proprietario o l´utilizzatore) e successivamente conservato in allegato al libretto di impianto o di centrale.
Esempi di tali rapporti di controllo e manutenzione sono riportati (ormai da alcuni anni) nelle norme di manutenzione pubblicate dall´UNI.
La UNI 10435 (del 1995) riporta, per gli impianti centralizzati con caldaia a gas con bruciatore ad aria soffiata, un dettagliato esempio di rapporto.
La UNI 10845 (del 2000) riporta, per i sistemi di scarico dei fumi da apparecchi a gas con potenza minore di 35 kW, un esempio di rapporto di controllo e manutenzione.
La UNI 10847 (del 2000) riporta, per i camini di generatori a combustibili liquidi e solidi, un modello di rapporto di controllo e manutenzione.
Lo stesso Allegato H del DPR 412/99 (intitolato Rapporto di controllo tecnico) mostra il modello da utilizzare, obbligatoriamente, per la manutenzione degli impianti autonomi a gas (in parte è ripreso dalla UNI 10436 del 1996).
Il progetto di nuova norma UNI 8364 (attualmente in attesa di approvazione da parte dell´UNI) riporta un rapporto di controllo e manutenzione di tipo generale e utilizzabile per tutti gli impianti di riscaldamento.
Tutti questi modelli si caratterizzano, fondamentalmente, perchè:
1) individuano il tipo di impianto sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista amministrativo;
2) elencano, in dettaglio, le operazioni di controllo e manutenzione che sono state eseguite dal manutentore;
3) prevedono appositi spazi per OSSERVAZIONI, RACCOMANDAZIONI e PRESCRIZIONI; in caso di prescrizioni l´impianto non può essere messo in funzione;
4) individuano con precisione il manutentore o il terzo responsabile che ha eseguito gli interventi;
5) prevedono la firma del responsabile dell´impianto per ricevuta di copia conforme del rapporto.
Il manutentore può tranquillamente adattare, alle sue specifiche esigenze, tali modelli ed utilizzarli nel suo lavoro quotidiano.
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Scheda identificativa dei nuovi libretti di impianto e di centrale.
Ottobre 2003
1) Quando si deve inviare la scheda identificativa?
2) Per gli impianti esistenti deve essere inviata la scheda identificativa presente nei nuovi libretti?
3) Chi firma, chi compila e chi spedisce la scheda identificativa?
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1) L’obbligo dell’invio della scheda identificativa è entrato in vigore il 21 aprile 2000 con il DPR 551/99 (che modificava il DPR 412/93, art.11, comma 11) e riguardava (e riguarda) solo i nuovi impianti o gli impianti ristrutturati. Il problema è che, in realtà, non era presente, all’epoca, alcuna scheda identificativa nei libretti (come invece recitava il DPR 551) e, quindi, per adempiere tale obbligo ogni installatore doveva predisporre un suo modello di scheda che poi avrebbe dovuto fare firmare al responsabile dell’esercizio e della manutenzione (cioè l’utilizzatore). In questo senso è pienamente condivisibile il suggerimento del MAP che ritiene che chi non abbia adempiuto in passato (dal 21 aprile 2000 al 31 agosto 2003) all’obbligo di invio della scheda identificativa lo faccia ora utilizzando la nuova scheda identificativa presente nei nuovi libretti. Si veda la lettera del MAP facendo click su
Lettera MAP 4 agosto 2003
2) Attualmente la spedizione della scheda identificativa è un obbligo per i nuovi impianti o per quelli ristrutturati ma non riguarda gli impianti già esistenti al 1° settembre 2003 per i quali si deve solo provvedere (o si sta provvedendo) a dotarli di nuovi modelli di libretto da allegare a quelli già esistenti (DM 17 marzo 2003).
3) La spedizione, formalmente, è un compito del responsabile dell’esercizio e della manutenzione, cioè di colui che firma la scheda. La compilazione della scheda identificativa è, invece, compito dell’installatore.
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Verificatore E. L. e rendimento di combustione.
Ottobre 2003
1) Quale potenza deve essere utilizzata, per Pn, nella formula di riferimento del DPR 660/96, per poter poi utilizzare tale valore nel calcolo del rendimento di combustione minimo ammissibile?
2) Chi installa il manometro sul bruciatore a gasolio per consentire la misurazione della portata di combustibile liquido?
3) E con il GPL come si fa se manca il contatore volumetrico del gas?
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1) La potenza da utilizzare è la potenza termica utile nominale (massima) espressa in kilowatt; se bruciatore e caldaia sono regolati per funzionare ad una potenza termica utile effettiva inferiore questo fatto sarà segnalato nel Rapporto di Prova, così come previsto dalla UNI 10389.
Esempio: caldaia a gas per solo riscaldamento di potenza termica utile nominale (massima) pari a 24 kW e potenza termica del focolare nominale (massima) pari a 26,5 kW; il verificatore trova che la caldaia è regolata con potenza termica del focolare effettiva pari a circa 15 kW, cioè 1,55 m3/h di metano e, quindi, una potenza termica utile effettiva non nota ma ricavabile (spesso ma non sempre) dalla documentazione della caldaia e pari, per esempio, a circa 13 kW. Data di installazione della caldaia 2002.
In questo caso il verificatore opererà in questo modo:
· la Pn da utilizzare nella eta(100 %) = 84 + 2Log Pn sarà 24 kW, e quindi eta(100 %)= 87 %;
· il rendimento minimo di combustione ammissibile, in base alla data di installazione, sarà eta(DPR412)= 87 – 0 = 87 %;
· si segnalerà, nel RdP, che la misurazione non è stata effettuata alla potenza termica utile massima ma ad una potenza termica del focolare pari a circa 15 kW.
Tutti questi ragionamenti sono molto semplificati se si utilizzano le tabelle precalcolate presenti nei nuovi libretti di impianto e di centrale.
2) Il manometro deve essere installato a cura del responsabile dell’esercizio e della manutenzione: quindi l’utilizzatore dell’impianto (che opererà tramite il suo manutentore) oppure il Terzo Responsabile. Devono essere rese disponibili, al verificatore dell’ente locale, anche le informazioni sul tipo di ugello presente all’interno della testa del bruciatore.
3) Si fa come dice la UNI 10389 al paragrafo 5.6.1: cioè non si fa!
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Reperibilità nuovi libretti di impianto
Settembre 2003
Dove si può reperire il modello del nuovo LIBRETTO DI IMPIANTO, introdotto dal D.M. 17 marzo 2003 ed entrato in vigore il primo settembre 2003?
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Il modello del nuovo libretto, già aggiornato in base all´errata corrige del Ministero delle Attività Produttive, si può scaricare e stampare al link seguente:
nuovo libretto di impianto
Il nuovo libretto è anche in vendita presso molte associazioni di categoria degli operatori del settore e nelle cartolibrerie specializzate.
Anche le fotocopie della Gazzetta Ufficiale (S.O. N. 60, alla GU N. 86, del 12 aprile 2003) vanno bene.
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Rendimento di combustione +/- 2
Luglio 2003
I nuovi libretti d'impianto e centrale termica, che entreranno in vigore dal 1° settembre 2003, impongono al manutentore di ridurre di due punti percentuali il rendimento d'impianto calcolato dalle tre misure eseguite, mentre non vi è cenno di un analogo procedimento per il verificatore d'impianti termici.
Alla luce di questo potrebbe nascere il problema di manutenzioni e verifiche eseguite con due metri e due misure.
E' possibile ipotizzare che ci saranno casi in cui il manutentore comunicherà all'utente la necessità di sostituire la caldaia, mentre il verificatore incaricato dall'ente preposto ai controlli dirà che la caldaia rientra ampiamente nei limiti minimi di rendimento.
Ritengo molto pericoloso per le due categorie il verificarsi di questa situazione, quindi chiedo il suo parere in proposito.
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Ovviamente non si tratta di imporre al manutentore la riduzione di due punti del rendimento di combustione della caldaia ma di utilizzare, cautelativamente, il valore minimo del rendimento di combustione risultante dalla misurazione che esegue lo stesso manutentore.
La misurazione in opera del rendimento di combustione è soggetta, inevitabilmente, ad errori di misura; la norma UNI 10389, al pr. 6 che regola la materia, stabilisce di assumere come pari a 2 punti l’incertezza della misurazione ed obbliga l’operatore a riportare tale incertezza di misura nell’indicare i risultati della verifica.
Questo significa che il valore del rendimento di combustione, fornito dalla media delle tre misure di rendimento che si effettuano, ha un’incertezza pari a ± 2; per esempio, se la misura fornisce il valore 91 % tale misura dovrà essere scritta come (91 ± 2) %; in altre parole il valore vero del rendimento di combustione è compreso nell’intervallo tra 89 e 93 %.
Di tale incertezza della misurazione il verificatore incaricato dall’ente locale ed il manutentore dell’impianto devono tenere conto in modo diverso: per il verificatore pubblico sarà possibile dire che l’impianto non rispetta la normativa sul rendimento minimo di combustione solo quando il rendimento della caldaia è “certamente negativo” e cioè quando tutto l’intervallo di incertezza è al di sotto del limite minimo ammissibile (il che equivale, in pratica, a controllare che il valore misurato del rendimento, più 2 punti, sia maggiore o uguale al limite di legge): per esempio, se il limite minimo ammissibile è 87 % una misurazione che fornisse (84 ± 2) % è certamente negativa e quindi il verificatore può considerare negativo l’esito del controllo (o, in altre parole, poiché 84 + 2 = 86 %, che è minore di 87 %, questo implica esito negativo del controllo).
La stessa logica applicata al caso del manutentore implica che egli debba cercare di fare in modo che la caldaia abbia un rendimento di combustione “certamente positivo”: questo vuol dire che tutto l’intervallo di incertezza della misurazione del rendimento deve essere al di sopra del limite minimo fissato dalla legge; questo, in altre parole, può anche essere detto affermando che il valore misurato, al quale vanno sottratti 2 punti, deve essere maggiore o uguale al limite minimo previsto dalla legge. Per esempio, se il limite minimo ammissibile per il rendimento di combustione è pari a 87 % va bene una caldaia per la quale il manutentore abbia riscontrato (89 ± 2) %.
E’ importante ricordare che le operazioni svolte dal manutentore hanno finalità e modalità esecutive ben diverse rispetto al verificatore dell’ente locale.
Il manutentore, infatti, deve intervenire sulle caldaie e regolarle, pulirle e metterle a punto in modo che il loro funzionamento sia accettabile e rispetti le indicazioni di rendimento richieste; in particolare, il manutentore, quando il rendimento di combustione è insufficiente, deve intervenire sulla caldaia e migliorarne il funzionamento; in altre parole il manutentore non ha il compito di dichiarare come funziona la caldaia ma ha il compito di operare per fare funzionare bene la caldaia, intervenendo sull’apparecchio nei modi opportuni.
La sostituzione della caldaia è solo l'ultima, ed estrema soluzione, dopo che tutte le altre strade possibili hanno fallito.
Nella realtà delle cose i limiti di rendimento fissati dal DPR 412/93 sono, poi, così poco severi che è veramente un evento raro non riuscire a rispettarli; ricordo che:
1. si utilizza per il calcolo del rendimento di combustione minimo ammissibile una formula che è in realtà pensata per il rendimento termico utile alla massima potenza (e questo è a tutto favore del controllato);
2. si prevede, per le caldaie installate prima del 29 ottobre 1993, una diminuzione di tre punti del valore minimo ammissibile del rendimento di combustione (anche in questo caso a vantaggio del controllato).
Il verificatore dell’ente locale, invece, si limita a fotografare lo stato della caldaia il giorno in cui esegue la sua verifica; peraltro, egli non può, e non deve, intervenire sull’apparecchio né modificarne le regolazioni impostate.
Noto come, stranamente, il fatto che la UNI 10389 sia stata applicata dai verificatori degli enti locali, per circa dieci anni, assumendo per il valore del rendimento di combustione misurato (da confrontare con quello minimo di legge), il valore fornito dall’analizzatore più 2 punti (cioè verifica "sicuramente negativa"), non abbia creato alcun problema negli operatori della manutenzione e come nessun manutentore abbia mai chiesto di approfondire o modificare tale decisione; quando questa stessa logica (ovviamente applicata nel senso di verifica dell’impianto "sicuramente positiva") è stata applicata agli stessi manutentori sono, invece, sorti problemi, richieste di chiarimenti e dubbi.
Quanto ho cercato di illustrare non è neanche una novità poiché era riportato sia nei libri editi dall’ENEA fin dal 1995 sia in articoli e libri scritti da altri autori e da me, senza che la cosa avesse mai destato la minima sorpresa.
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Le classi di NOx
Luglio 2003
Il punto 4.1. del nuovo libretto di impianto, prevede 5 classi di NOx in
riferimento alla norma UNI EN 297. In realtà, la norma EN 297:1994/A3
dell'ottobre 1996 modifica il punto 3.6.2. della citata norma facendo
riferimento non a 5 ma a 4 classi di NOx. Si tratta di un errore di
trascrizione, o di un aggiornamento successivo al 1996? Grazie.
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Si tratta di un aggiornamento successivo, precisamente l'EN 297:1994/A5 del giugno 1998.
A pagina 5 di questo aggiornamento le classi di NOx sono diventate cinque e quella con le più basse emissioni di NOx è la numero 5, con la concentrazione limite di NOx fissata a 70 mg/kWh.
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Compilazione libretti impianto e centrale per gli impianti esistenti
Giugno 2003
Con il nuovo Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 17 marzo 2003 sarà obbligatorio ricompilare, dal 1° settembre 2003, tutti i libretti di impianto e di centrale degli impianti esistenti?
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Assolutamente no.
Nel testo di tale decreto, infatti, all’articolo 1, commi 1 e 2, non compare alcuna parola che indichi l’esistenza:
1. di un obbligo di sostituzione generalizzata dei libretti;
2. di un obbligo di ricompilazione dei libretti.
È, invece, chiaramente espresso:
· al comma 1, l’obbligo, per i nuovi impianti, di utilizzare esclusivamente i nuovi modelli a partire dal 1° settembre 2003;
· al comma 2, l’obbligo, per gli impianti esistenti alla data del 1° settembre 2003 (e quindi certamente già dotati di libretto di impianto o di centrale) di conservare i vecchi libretti allegandoli ai nuovi modelli di libretto.
In questa situazione è del tutto chiaro che non esiste alcun obbligo di ricopiare quanto già scritto sui vecchi modelli nei nuovi libretti (a cosa servirebbe?) né si parla mai di ricompilazione dei libretti.
Per gli impianti esistenti alla data del 1° settembre 2003, tutti già da molti anni dotati dei relativi libretti, il decreto ministeriale prevede che si proseguano le annotazioni previste dalla legge sul nuovo modello di libretto di cui dovrà essere dotato l’impianto, utilizzandone quindi la nuova impostazione e le più precise indicazioni di tipo tecnico (per esempio, con riferimento al libretto di impianto, si utilizzeranno le schede 2 oppure 3, la 7, eventualmente la 8, la 9 e la 10 poiché tutti gli altri dati necessari sono già riportati nel precedente modello di libretto).
Il nuovo modello, quindi, non sostituisce ma integra, per gli impianti esistenti alla data del 1° settembre 2003, il vecchio modello già esistente.
Si può dunque parlare di un obbligo di dotazione, per gli impianti già esistenti, del nuovo modello ma non si può parlare né di obbligo di sostituzione né di obbligo di ricompilazione.
Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione (o il terzo responsabile) dovrà, dunque, solo dotare del nuovo modello di libretto il proprio impianto ma non dovrà né eliminare il vecchio libretto né ricopiare quanto è già riportato nel vecchio modello sul nuovo modello.
Se si opera secondo quanto illustrato ne risulterà semplificato proprio il lavoro dei terzi responsabili e dei manutentori perché è molto più chiaro, rispetto al passato, cosa debba essere scritto nei nuovi libretti e da chi. In questo senso le istruzioni di compilazione, incluse nei nuovi modelli di libretti, sono molto importanti e devono essere lette con attenzione.
Conservare in questo modo i vecchi libretti (come richiede espressamente il decreto del 17 marzo 2003) serve anche a mantenere memoria, scritta e documentale, degli operatori che, in passato, hanno operato sugli impianti, compilato le schede dei libretti e, soprattutto, effettuato interventi tecnici sugli impianti assumendone la relativa responsabilità.
Sull’argomento si può anche consultare il seguente parere del MAP: parere 11 giugno 2003
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Controlli a campione e 5 %.
Giugno 2003
Perché l'ENEA ed alcune amministrazioni competenti per i controlli interpretano il comma 20 dell'art.11, DPR 412/93, sostenendo che i controlli debbano essere effettuati sul 5 % degli impianti esistenti sul territorio?
In realtà il testo della legge prosegue e chiarisce che i controlli vanno effettuati su tutti gli impianti sprovvisti di autodichiarazione e, dunque, il citato 5 % è in realtà da effettuarsi sugli impianti autodichiarati.
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Perché ritengono, come me, che sia l’interpretazione corretta della legge; se leggiamo con attenzione il testo del comma 20, dell’articolo 11, del DPR 412/93, vediamo che esso recita
gli Enti … devono comunque effettuare annualmente controlli tecnici a campione su almeno il 5 % degli impianti … esistenti sul territorio, scegliendoli tra quelli per i quali sia pervenuta … la dichiarazione di avvenuta manutenzione
e prosegue con l’indicazione che gli Enti devono
effettuare … i controlli su tutti gli impianti termici per i quali la dichiarazione … risulti omessa.
A mio parere, seppure un po’ macchinosa, la formulazione di questo comma del DPR 412 è chiara; i tre esempi seguenti possono aiutare a comprendere la situazione.
Caso A (cittadini perfetti)
Parco impianti autonomi 100 impianti
Allegati H pervenuti all’ente locale 100
5 % del parco impianti 0,05 x 100 = 5 impianti
Controlli, a campione, sugli Allegati H pervenuti almeno 5 impianti
Controlli su tutti gli impianti senza Allegato H 0
Totale controlli da eseguire 5 + 0 = 5
Caso B (cittadini medi)
Parco impianti autonomi 100 impianti
Allegati H pervenuti all’ente locale 50
5 % del parco impianti 0,05 x 100 = 5 impianti
Controlli, a campione, sugli Allegati H pervenuti almeno 5 impianti
Controlli su tutti gli impianti senza Allegato H 50
Totale controlli da eseguire 5 + 50 = 55
Caso C (cittadini insensibili)
Parco impianti autonomi 100 impianti
Allegati H pervenuti all’ente locale 0
5 % del parco impianti 0,05 x 100 = 5 impianti
Controlli, a campione, sugli Allegati H pervenuti 0
(perché non ci sono impianti da controllare a campione!)
Controlli su tutti gli impianti senza Allegato H 100
Totale controlli da eseguire 0 + 100 = 100
Due ulteriori riflessioni:
1. il 5 % di controlli a campione per anno era stato scelto, forse, in modo che anche nel caso A (cittadini perfetti) fosse presumibile, in venti anni, almeno un controllo per ogni impianto autonomo esistente;
2. questo argomento, della percentuale dei controlli a campione, è materia che rientra tra quelle di competenza dei provvedimenti di coordinamento che possono essere adottati dalle singole Regioni; alle regioni è, dunque, possibile chiedere eventuali modifiche di queste regole.
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ERRATA CORRIGE libretti di impianto e centrale
28 maggio 2003
E´ vero che è stata predisposta una nota del Ministero delle Attività Produttive che corregge alcuni errori presenti nei nuovi libretti di impianto e di centrale?
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Caldaie a condensazione e rendimento di combustione minimo ammissibile.
Maggio 2003
Perchè nella scheda 6 del nuovo libretto di impianto, per i generatori ad acqua calda, è riportata solo la formula di rendimento utile delle caldaie standard (84 + 2 x Log Pn)?
Perché non compare, invece, la formula del rendimento utile specifica per le caldaie a condensazione (91 + 1 x Log Pn) e presente DPR 660/96?
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Perché, in accordo con quanto stabilito dal DPR 412/93, per le verifiche di rendimento di combustione eseguite, in campo, dai manutentori o dai verificatori dell'ente locale si fa, esclusivamente, riferimento alla formula per le caldaie standard.
Sono, invece, i costruttori delle caldaie che devono utilizzare le diverse formule presenti nel DPR 660/96, in funzione del tipo di caldaia, per poter immettere sul mercato i loro prodotti.
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Nuovo Libretto di impianto: un fallimento!
Maggio 2003
Il nuovo modello di libretto di impianto sarà un fallimento perché:
- non chiarisce quali sono gli allegati da inserire nel libretto;
- non chiarisce se il manutentore debba o meno compilare un Rapporto di Prova quando verifica il rendimento di combustione;
- elimina il controllo della canna fumaria;
- complica definitivamente il lavoro dei manutentori.
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Non condivido assolutamente tali osservazioni e anzi credo ci siano elementi interessanti di novità ed una chiara semplificazione per gli operatori.
Nel merito delle singole questioni vale quanto segue.
Problema allegati
La scheda 9 precisa che è obbligatorio allegare al libretto di impianto il rapporto di controllo e manutenzione (in pratica allegato H).
La scheda 8 precisa che è obbligatorio, per il verificatore dell'ente locale, compilare ed allegare copia del Rapporto di Prova UNI 10389 quando esegue la verifica biennale.
La scheda 7 e le istruzioni di compilazione del libretto precisano che il manutentore o il terzo responsabile debbono compilare e firmare la relativa colonna con tutte le indicazioni della verifica di rendimento (è, in pratica un rapporto di prova completo e questo è un netto passo avanti rispetto a prima perché, secondo la norma UNI 10389 pr. 4.1, la compilazione del rapporto di prova è obbligatoria solo per il verificatore pubblico).
Verifica della canna fumaria
Nel nuovo libretto è specificato, scheda 9, che la manutenzione riguarda l'impianto (incluso il sistema di scarico dei fumi) e che, per esempio, esiste la norma UNI 10845 come norma tecnica di riferimento.
Nel vecchio modello la dizione canna fumaria era fuorviante e sbagliata: si controllava solo la canna fumaria singola? E la canna fumaria collettiva? E lo scarico singolo? E i condotti coassiali? E i condotti sdoppiati?
Inoltre non era normata alcuna procedura tecnica per il verificatore pubblico che dicesse come eseguire tale operazione: questo rendeva solo formale ma non sostanziale la verifica.
Carico burocratico
Non è aumentato: anzi è diminuito perché è molto più chiaro cosa debba essere fatto e da chi. In questo senso le istruzioni di compilazione, incluse nel nuovo modello di libretto, sono molto importanti.
Per gli impianti esistenti, dal 1° settembre 2003, si utilizzerà il nuovo modello per annotare le nuove operazioni ma non si butterà il vecchio libretto e quindi non ci sarà alcun lavoro in più da svolgere: tutto quanto è già riportato sul vecchio modello non dovrà essere riscritto sul nuovo modello.
Ci sono molti altri punti del libretto che introducono positive novità; per esempio:
- la scheda identificativa dell'impianto (che prima non esisteva);
- l'avere previsto il nome del progettista dell'impianto (che prima mancava ed era grave errore);
- l'avere previsto la scheda 6 per avere l'indicazione del rendimento di combustione minimo ammissibile (prima non esisteva);
- l'indicazione, in chiaro, dell'incertezza di misura di più o meno 2 punti nella misurazione del rendimento di combustione;
- l'introduzione di una scheda per i consumi annuali di combustibile (la legge 10 è una legge per il risparmio energetico che, però, non compariva da nessuna parte nel libretto);
- l'avere previsto un modello di lettera per la comunicazione dell'assunzione, o della revoca, dell'incarico di TR.
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