CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLINDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELLARTIGIANATO DEL 3 MARZO 1993, N. 226/F (GU 9 MARZO 1993, N. 56)* Art. 19 della Legge n. 10/1991. Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e luso razionale dellenergia. Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura AllUnione italiana delle camere di commercio Alle regioni e alle province autonome tramite i commissari di Governo AllUnione delle province italiane (UPI) AllAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) AllEnte per le Nuove tecnologie, lEnergia e lAmbiente (ENEA) Alla Confederazione generale dellindustria italiana (Confindustria) Alla Confederazione italiana della piccola e media industria (Confapi) Alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (Confcommercio) Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (Confesercenti) Alla Confederazione cooperative italiane (Confcooperative) Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue (Lega) AllAssociazione generale delle cooperative italiane (AGCI) Alla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL) AllAssociazione nazionale istituti autonomi e consorzi case popolari (ANIACAP) Alla Federazione Italiana per luso Razionale dellEnergia (FIRE). 1. Lart. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, prevede che entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nellanno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e luso razionale dellenergia.2. Con circolare n. 219/F del 2 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 57 del 9 marzo 1992, sono state illustrate le modalità di applicazione della predetta disposizione, fornendo indicazioni circa le funzioni ed il profilo professionale ideale dei tecnici responsabili per luso razionale dellenergia, nonché in merito alle metodologie di valutazione dei consumi energetici ed alle modalità di effettuazione della prescritta comunicazione annuale, chiarendo in particolare quali siano i soggetti obbligati allosservanza della norma e richiamando le sanzioni amministrative pecuniarie con cui è punita la mancata nomina del tecnico responsabile. I contenuti della predetta circolare e dellunita nota illustrativa sono tuttora validi e confermati salve le modifiche di seguito indicate, conseguenti allesperienza maturata ed ad alcune novità intervenute, anche a livello legislativo. 3. Nellapprossimarsi della scadenza del termine per la prossima comunicazione annuale, da effettuarsi entro il 30 aprile 1993, con la presente circolare si ritiene opportuno sollecitare unulteriore autonoma opera di sensibilizzazione da parte di codesti uffici, enti ed associazioni, volta in particolare a ricordare ai soggetti obbligati la necessità di reiterare, ciascun anno, entro il 30 aprile, la comunicazione del nominativo del tecnico responsabile nominato, anche nel caso non vi siano variazioni rispetto alle comunicazioni dellanno precedente, ed a richiamare lattenzione sulla necessità di effettuare tale comunicazione anche da parte degli eventuali nuovi soggetti obbligati. 4. Si fa presente che, avendo lIstituto nazionale di statistica predisposto ed adottato, a partire dagli ultimi censimenti generali, una nuova classificazione delle attività economiche (ATECO 91), è opportuno adottare tale nuova classificazione anche ai fini dellindicazione dellattività economica dei soggetti obbligati alle comunicazioni in argomento. Per le esigenze di elaborazione dei dati contenuti in tali comunicazioni è tuttavia sufficiente lindicazione delle prime due cifre del nuovo codice numerico ISTAT di classificazione, che individuano le "divisioni" delle attività economiche, seguite dalla relativa descrizione della divisione di attività, tralasciando invece il codice alfabetico che contraddistingue le sezioni e le sottosezioni della medesima classifica. Per comodità di compilazione della comunicazione da parte dei soggetti obbligati si riproduce nellallegato 2 tale nuova classificazione riassuntiva, tratta dal volume "Classificazioni delle attività economiche" edito dallISTAT quale supplemento allAnnuario statistico italiano, metodi e norme, serie C - n. 11 - edizione 1991. 5. Si rende noto che il decreto-legge 26 gennaio 1993, n. 19, recante norme urgenti per il settore dellautotrasporto di cose per conto terzi, contiene allart. 6, commi 1 e 2, disposizioni rilevanti anche per tutti i soggetti obbligati alla nomina e comunicazione dei tecnici responsabili per luso razionale dellenergia in quanto prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui allart. 34, comma 8, della legge n. 10/1991, vengono applicate, in caso di omessa o ritardata comunicazione, esclusivamente per le violazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto succitato. La predetta disposizione fa si che i soggetti obbligati che provvedano per la prima volta alla nomina del tecnico responsabile entro la prossima scadenza del 30 aprile 1993 non potranno essere sanzionati per le omissioni relative agli anni precedenti, ferme restando le esclusioni dagli incentivi previste dallart. 19, comma 2, della legge n. 10/1991. 6. Si rende noto altresì che, nellambito di un accordo di programma in atto tra questo Ministero e la Federazione Italiana per luso Razionale dellEnergia (FIRE), al fine di snellire ed agevolare le procedure di acquisizione ed elaborazione delle comunicazioni, si è stabilito che la FIRE operi da tramite nei confronti di questo Ministero per lacquisizione dei nominativi dei tecnici responsabili per luso razionale dellenergia. A decorrere dal 1993 le comunicazioni relative a tali tecnici devono pertanto essere spedite a questo Ministero mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: FIRE: Casella postale n. 2334 00185 ROMA AD 7. Tenuto conto delle novità sopra evidenziate, è stato predisposto un nuovo schema di comunicazione (allegato 1 alla presente circolare) da utilizzarsi in luogo dello schema allegato alla nota illustrativa fornita con la richiamata circolare n. 219/F. Si raccomanda di compilare le comunicazioni annuali secondo tale nuovo schema, evitando, salvi casi di reale necessità, note di accompagnamento, lettere di trasmissione od altro. 8. Fermo restando il termine di scadenza per linvio della comunicazione annuale, fissato perentoriamente al 30 aprile di ciascun anno, si evidenzia lopportunità che le comunicazioni non vengano inoltrate anteriormente al 1° marzo del medesimo anno al fine di consentire di concentrare in un periodo di tempo limitato lattività di ricezione delle stesse e di elaborazione dei dati nelle stesse contenute. 9. Si precisa che, essendo prevista con periodicità annuale lacquisizione dei nominativi dei tecnici responsabili per la conservazione e luso razionale dellenergia, le eventuali sostituzioni del proprio tecnico effettuate dai soggetti obbligati nel corso dellanno non devono essere comunicate prima della scadenza successiva per lordinaria comunicazione annuale. 10. Nellambito del già citato accordo di programma tra questo Ministero e la FIRE, si è concordato sullopportunità che la FIRE pubblichi periodicamente su un proprio opuscolo gli elenchi dei tecnici responsabili per la conservazione e luso razionale dellenergia, anche al fine di favorire incontri tra esperti operanti nei medesimi settori I dati riportati saranno: - divisioni di attività economica (in base a quali verranno ordinati gli elenchi); - denominazione o ragione sociale del dichiarante; - eventuale nome abbreviato; - indirizzo del dichiarante; - cognome, nome, numero telefonico, numero fax del tecnico responsabile. Inoltre, nel caso vengano comunicati anche dei responsabili locali, per ognuno di essi: - centro (i) di consumo di competenza del responsabile locale; - cognome, nome, numero telefonico, numero fax del responsabile locale. 11. La pubblicazione dei dati di cui sopra non comporterà alcuna spesa a carico del soggetto che effettua la comunicazione ed avverrà esclusivamente previo il suo assenso; pertanto lo schema di comunicazione di cui allallegato 1 è stato integrato al riquadro 4, rispetto al precedente schema di cui alla circolare n. 219/F del 2 marzo 1992. Il Ministro: GUARINO |